Offerta incongrua per monte ore sottostimato e difetto di istruttoria (TAR Campania n. 2015 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel valutare un’offerta sospetta di anomalia, la stazione appaltante non può limitarsi a esaminare la sola giustificazione documentale prodotta dall’operatore economico. Il difetto di istruttoria è integrato quando l’amministrazione non approfondisce i profili di incongruità emergenti dal raffronto tra il prezzo offerto e il monte ore previsto dalla legge di gara. Se l’offerta economica risulta rapportata a un numero di ore di gran lunga inferiore a quello risultante dalla documentazione di gara, l’aggiudicazione è illegittima. Ne deriva altresì violazione della par condicio competitorum, avendo gli altri concorrenti formulato l’offerta su un monte ore complessivo coerente con la legge di gara.

Il Fatto

La Rai ha indetto una procedura, qualificata come procedura ponte, per l’affidamento del servizio a richiesta di manovalanza e trasporto materiale vario presso il Centro di Produzione TV di Napoli. La ricorrente, seconda graduata, era titolare di un precedente accordo quadro in scadenza nel novembre 2025.

All’esito della gara, risultava aggiudicataria definitiva, con comunicazione del 17 luglio 2025, una diversa concorrente, con offerta economica ritenuta palesemente incongrua. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e le valutazioni della seduta riservata del 7 luglio 2025. La Sezione, dopo un primo rigetto cautelare monocratico, accoglieva la domanda con ordinanza n. 2052 del 12 settembre 2025; il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 3574 del 2 ottobre 2025 riformava tale ordinanza, rinviando l’approfondimento al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la censura relativa al difetto di istruttoria sulla congruità dell’offerta. Il disciplinare, all’art. 5.2, fissa l’importo contrattuale in € 854.361,91, con un valore globale di € 1.024.893,23 comprensivo dell’opzione del cosiddetto quinto d’obbligo. Il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, è quantificato nell’84,42% del complessivo.

La ricorrente deduce che, sommando le ore previste per i servizi a modulo a quelle per i servizi non a modulo, il monte ore complessivo richiesto dalla legge di gara ammonta a 30.058 ore. Su tale base, tutte le offerte dei concorrenti, inclusa quella della ricorrente, si sono attestate su un costo del personale compreso tra i 630.000 e i 720.000 euro. L’aggiudicataria ha invece offerto € 394.056,00, cifra rapportata a un monte ore all’evidenza sottostimato.

Il Collegio ritiene fondata la censura. La stazione appaltante, pur avendo richiesto chiarimenti, si è limitata a esaminare il solo contratto richiamato dall’aggiudicataria, senza approfondire gli altri profili di incongruità dell’offerta, in alcuni casi palesi. Emerge così il lamentato difetto di istruttoria, consistito nel non avere verificato i profili di incongruità insiti nell’offerta di prezzo, rapportata a un numero di ore di gran lunga inferiore a quello derivante dalla documentazione di gara.

Parimenti fondata è la doglianza di violazione della par condicio competitorum, determinata dal fatto che tutti gli altri concorrenti hanno formulato l’offerta considerando il monte ore complessivo coerente con la legge di gara. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati e, in particolare, dell’impugnata aggiudicazione. Le spese seguono la soccombenza, con condanna in solido della stazione appaltante e dell’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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