Il giudice amministrativo ordina al Ministero l’esecuzione del giudicato sul bonus docente (TAR Lazio n. 11797 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, sottrarsi a tale obbligo, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. L’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra gli estremi della inottemperanza. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da subito per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. postula la verifica di un perdurante inadempimento successivo alla scadenza del termine.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli il riconoscimento del diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inerte. La docente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, senza che l’amministrazione abbia eccepito l’avvenuto adempimento o fornito giustificazioni per l’inerzia. Tale comportamento integra la inottemperanza, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023 e la consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012 e Corte cost. n. 419 del 1995) secondo cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato.
Il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Viene invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non sussistendo allo stato i presupposti, potendovi provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Collegio, infine, tenuto conto della serialità di ricorsi simili dovuti all’inerzia persistente del Ministero, dispone la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.
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Nota della Redazione
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