Conversione permesso soggiorno: atto plurimotivato e onere di prova documentale (TAR Veneto n. 888 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da più autonome ragioni giustificatrici, il ricorso che non contesti tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il riconoscimento della fondatezza delle censure proposte non esclude la validità della restante causa giustificatrice dell’atto. Sul piano dell’istruttoria, la parte che deduca l’integrazione documentale successiva al preavviso di rigetto deve fornirne almeno un principio di prova, incombendo su di essa l’onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della propria pretesa. Il potere istruttorio officioso del giudice, previsto dall’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., non deroga all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. né consente di supplire all’inerzia della parte, quando la documentazione sia nella sua piena disponibilità e non trovi applicazione il principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia ancora minorenne e collocato in una comunità per minori stranieri non accompagnati, ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 4 febbraio 2025, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato, presentata il 3 agosto 2023.

Nel corso del procedimento la Questura aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando la mancata integrazione documentale (dichiarazione di ospitalità vidimata, versamento integrativo di € 40,00 e parere del Comitato per i minori). Il ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso il parere favorevole in data 16 gennaio 2024 e, con pec del 5 febbraio 2025, la restante documentazione. Esaurita la fase cautelare, con l’ordinanza n. 211 del 22 maggio 2025, la causa è pervenuta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, sorretto da due distinte e autonome rationes decidendi: la mancata integrazione documentale e la discontinuità della presenza sul territorio nazionale. Tra esse assume rilievo dirimente la prima. Da ciò discende l’inammissibilità delle censure che non investano tutte le motivazioni, secondo l’orientamento richiamato (TAR Veneto, Sez. III, n. 625 del 28 aprile 2025).

Il ricorrente, pur deducendo l’avvenuta trasmissione della documentazione a mezzo pec nel febbraio 2025, non ha fornito neppure un principio di prova dell’effettivo adempimento. Il Tribunale esclude di poter attivare i propri poteri istruttori: l’art. 63, comma 1, cod. proc. amm. attribuisce al giudice il potere di richiedere chiarimenti o documenti anche d’ufficio, ma non deroga al principio dell’onere della prova fissato dall’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. (TAR Lazio, Sez. V, n. 15435 del 19 ottobre 2023).

Non risulta applicabile il principio dispositivo con metodo acquisitivo, che opera solo quando il ricorrente non abbia la disponibilità della prova (Cons. Stato, Sez. III, n. 7058 del 18 agosto 2025). La comunicazione pec e i relativi allegati erano nella piena disponibilità della parte, la quale, in ossequio al principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto produrli o dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della produzione per causa a sé non imputabile.

Il Collegio respinge poi la prospettazione che qualifica la mancata produzione come mera irregolarità formale sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: l’Amministrazione ha considerato tali elementi presupposti necessari al perfezionamento della domanda e il ricorrente non ha assolto né all’onere di dimostrarne la regolarizzazione, né a quello di contestarne puntualmente la rilevanza. Il rigetto discende così da profili di incompletezza documentale. Il Tribunale valorizza infine l’evoluzione verso la giurisdizione sul rapporto (Cons. Stato, Sez. III, n. 7449 del 6 settembre 2024), che consente un successivo riesame in presenza di elementi nuovi, lasciando ferme le regole processuali sull’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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