Permesso di costruire in deroga e delibera consiliare: la L.R. Abruzzo n. 49/2012 prevale sull’art. 14 d.P.R. n. 380/2001 (TAR Abruzzo n. 46 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione delle aree urbane degradate, l’art. 5 del D.L. n. 70/2011 demanda alla legislazione regionale la previsione e la disciplina di specifici interventi, con l’applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 solo in via transitoria, in attesa dell’intervento del legislatore regionale. Pertanto, una volta emanata la legge regionale di attuazione, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, con la conseguenza che la previa delibera consiliare è richiesta solo per gli interventi per i quali la legge regionale espressamente la contempla e non anche per quelli non ricompresi in tale previsione. In tale quadro, non è necessaria alcuna delibera consiliare per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 49/2012, non essendo essi annoverati tra quelli per cui la legge regionale richiede il preventivo atto deliberativo.
Il Fatto
Il Comune di Vasto rilasciava alla società controinteressata il permesso di costruire n. 31 dell’11 ottobre 2024 per la demolizione di due fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale di altezza pari a m. 17,5 in zona omogenea B3 del PRG, previ i pareri paesaggistico, archeologico e della Capitaneria di Porto.
Alcuni condomini proprietari di unità immobiliari frontistanti l’area impugnavano il titolo edilizio, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 5 del D.L. n. 70/2011 e della L.R. Abruzzo n. 49/2012, nonché degli artt. 14 e 20 del D.P.R. n. 380/2001, lamentando l’omessa deliberazione consiliare preventiva e l’illegittima applicazione della disciplina regionale in materia di deroghe.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i ricorrenti fossero privi di legittimazione a dolersi della mera preclusione della vista mare. L’eccezione è stata respinta, in quanto i ricorrenti non lamentavano esclusivamente la perdita della vista mare, ma anche l’incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 5 del D.L. n. 70/2011 demanda alla legislazione regionale la disciplina degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione delle aree urbane degradate, con applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 solo in via transitoria, in attesa della normativa regionale.
Ciò premesso, il TAR ha rilevato che la L.R. Abruzzo n. 49/2012 prevede la previa delibera consiliare esclusivamente per gli interventi disciplinati dagli artt. 3, commi 2 e 4, e 4, commi 2, 4 e 5, della medesima legge regionale, ai sensi del suo art. 1, comma 2. Per gli interventi di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, invece, la delibera consiliare non è richiesta, con la conseguenza che il titolo edilizio rilasciato per la realizzazione di un intervento rientrante in tale ultima previsione non è illegittimo per la sua omissione.
Il Collegio ha infine ritenuto non conferenti i precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, trattandosi di fattispecie differenti: un caso in cui la delibera consiliare era stata effettivamente assunta e un caso relativo al mutamento di destinazione d’uso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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