Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 857 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. L’azione è ammissibile quando risulti l’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e la notifica dello stesso all’amministrazione, con il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme non costituisce prova dell’esatto adempimento: l’obbligo si intende soddisfatto solo con l’effettiva erogazione della prestazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, sin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla, con accredito di complessivi euro 2.000,00, oltre rifusione delle spese.
La sentenza non era stata impugnata e, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio risultano documentati. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste, secondo il Tribunale, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Collegio esclude che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito sulla Carta docente possa assurgere a prova dell’esatto adempimento: l’obbligo restava, dunque, inadempiuto.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito di euro 2.000,00 sul portafoglio della Carta docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di inottemperanza perdurante ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, che dovrà attivarsi su istanza di parte, con facoltà di delega e subdelega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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