Silenzio dell’Amministrazione sui nulla osta sospesi per verifiche sul lavoro straniero (TAR Veneto n. 853 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’art. 3, comma 2, d.l. n. 145 del 2024 sospende l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati, in attesa della conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche, lo Sportello Unico per l’Immigrazione è comunque tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il termine per le verifiche va individuato in quello di sessanta giorni previsto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto. Decorso inutilmente tale termine, si perfeziona il silenzio inadempimento e l’Amministrazione non può invocare la sospensione legale per sottrarsi all’obbligo di provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione di un lavoratore straniero nominativamente indicato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2024, convertito in legge n. 187 del 2024, l’efficacia del titolo veniva però sospesa sino allo svolgimento dei controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Dopo la diffida a definire il procedimento, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro comunicava di avere emesso i pareri di competenza. Seguiva ulteriore diffida alla Questura per l’emissione del proprio parere. L’Amministrazione non riscontrava e non concludeva il procedimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 legge n. 241 del 1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge. Nel caso di specie, l’art. 3, comma 2, d.l. n. 145 del 2024 dispone la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche, affidate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Secondo il Tribunale, la sospensione dell’efficacia non equivale a sospensione del procedimento. Lo Sportello Unico resta tenuto a verificare se confermare o meno il nulla osta, che in caso affermativo riacquista efficacia. Per tali operazioni va individuato il termine di sessanta giorni indicato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto.
Le difese dell’Amministrazione non sono accolte. L’attesa sine die dell’esito delle verifiche contrasta con il principio di legalità e di buon andamento, che impone lo svolgimento dell’attività amministrativa entro un termine determinato. Né giova invocare la non decorrenza dei termini, poiché la sospensione prevista dall’art. 3, comma 2 riguarda i procedimenti per il rilascio del visto di ingresso conseguenti ai nulla osta, non il compimento delle verifiche, che la norma anzi impone.
Il ricorso è pertanto accolto. Dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, il Collegio ordina all’Amministrazione di concludere le verifiche e di adottare un atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di mancata esecuzione, il ricorrente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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