White list necessaria per il consorzio stabile che partecipa alla gara (TAR Veneto n. 868 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’appalto comprende, in misura non meramente marginale, attività riconducibili all’elenco dell’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012, l’iscrizione nella white list non è un adempimento fungibile, ma il presupposto legale del requisito generale di affidabilità antimafia di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il consorzio stabile che partecipa alla gara quale concorrente autonomo deve possedere in proprio tale requisito, non potendolo mutuare dalle consorziate designate, poiché il cumulo opera solo per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria. La clausola della lex specialis che riproduce l’obbligo non introduce una causa di esclusione atipica, ma recepisce un precetto legale imperativo, comunque eterointegrabile. Il principio del risultato non consente di disapplicare prescrizioni poste a presidio della prevenzione antimafia.
Il Fatto
Due società, in qualità di mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo, partecipano a una procedura aperta bandita per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un’opera di invaso, comprensiva di primo e secondo stralcio. La lex specialis richiede, a pena di esclusione, l’iscrizione nella white list ovvero la presentazione della relativa domanda.
Mentre le imprese designate come esecutrici rendono la dichiarazione, il consorzio stabile non compila il punto del modello dedicato all’iscrizione. Attivato il soccorso istruttorio, il consorzio dichiara di non essere iscritto, assumendo di non svolgere direttamente attività sensibili. La stazione appaltante dispone quindi l’esclusione. Le ricorrenti impugnano il provvedimento e gli atti di gara, poi, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione intervenuta in favore di altro raggruppamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, estromettendola dal giudizio: la procedura è stata espletata dalla Regione quale soggetto attuatore del Commissario straordinario delegato per il dissesto idrogeologico, organo dello Stato, cui vanno imputati gli atti di gara. La notifica eseguita presso l’Avvocatura distrettuale ha sanato il profilo di inammissibilità originariamente ravvisabile.
Nel merito, il ricorso è infondato. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 riconduce alle cause di esclusione automatica le situazioni ostative antimafia; l’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 prevede che, per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione, l’informazione liberatoria sia acquisita mediante elenchi prefettizi, e il comma 52-bis precisa che l’iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia. Dal contesto normativo il Collegio ricava il principio per cui la white list non è modalità esterna di verifica, sostituibile con la banca dati unica o con richieste prefettizie, ma dimostrazione legale dell’esenzione dell’impresa da condizionamenti mafiosi. Verifica e requisito non possono essere scissi.
Il Tribunale esclude che il consorzio resti estraneo alla disciplina per non eseguire direttamente le lavorazioni sensibili. La commessa comprende attività riconducibili al catalogo legale, non marginali né confinate a una porzione avulsa dalla prestazione. Il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo, stipula il contratto in nome proprio e resta responsabile dell’esecuzione; le prestazioni delle consorziate gli sono comunque imputate. Il requisito generale di moralità va posseduto in proprio, non essendo configurabile alcun cumulo alla rinfusa per i requisiti soggettivi.
Respinta è anche la censura di nullità della lex specialis: l’art. 6 del disciplinare recepisce un obbligo di fonte legale, riconducibile alle cause tipiche del codice, senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 1345 del 2025, Cons. Stato, sez. V, n. 6530 del 2023 e TAR Toscana n. 1177 del 2025, rilevando l’eterointegrazione del precetto anche in caso di clausola omessa. Il favor partecipationis incontra un limite invalicabile nel possesso effettivo dei requisiti generali. Da qui l’infondatezza, in via derivata, delle censure avverso l’aggiudicazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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