Rinnovo autorizzazione cava non è proroga ma nuovo titolo soggetto al PRAC (TAR Veneto n. 862 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione all’attività di cava disciplinato dall’art. 16 della L.R. Veneto n. 13/2018 non integra una proroga del titolo originario. Esso richiede una nuova e completa manifestazione di volontà dell’Amministrazione, con costituzione di un nuovo rapporto giuridico pur a fronte di identici soggetti e oggetto, sicché riespande integralmente il potere valutativo regionale. Conseguentemente, il procedimento di rinnovo è governato, per il principio del tempus regit actum, dalla normativa vigente al momento dell’istruttoria e della conclusione, comprese le sopravvenute norme tecniche di attuazione del P.R.A.C. Il rinnovo non configura un diritto soggettivo del titolare, né l’aspettativa dell’imprenditore rileva in senso assoluto rispetto alle esigenze di tutela dell’ambiente e delle falde.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un’autorizzazione all’attività di cava in un Comune del Veneto, articolata su più cantieri. Alla scadenza dei termini di coltivazione ha presentato domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2018, sostenendo che si trattasse di mera prosecuzione del titolo originario per l’estrazione del solo materiale residuo.
La Regione ha ritenuto che il rinnovo desse luogo a una nuova procedura di autorizzazione e, previo avvio della verifica di assoggettabilità a v.i.a., ha archiviato l’istanza relativa alla cava principale per incompatibilità con il divieto di approfondire la porzione di cava in falda. Per un altro cantiere lo screening si è invece concluso favorevolmente. La società ha impugnato gli atti regionali davanti al TAR, contestando l’interpretazione dell’istituto e deducendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la natura del rinnovo e l’individuazione della normativa applicabile. Quanto alla prima, osserva che la legge regionale distingue nettamente la proroga del termine di estrazione, disciplinata dall’art. 12, dal rinnovo dell’autorizzazione. La proroga sposta in avanti la scadenza mantenendo inalterato il regolamento del rapporto; il rinnovo, invece, presuppone un titolo ormai scaduto e impone l’avvio dell’iter di cui all’art. 10 e seguenti.
Il secondo comma dell’art. 16, che sancisce l’interruzione del procedimento di estinzione della cava, non muta questa conclusione: la norma disciplina solo gli effetti della pendenza procedimentale e non le condizioni del rinnovo. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che, in materia di concessioni demaniali e contrattualistica pubblica, distingue costantemente proroga e rinnovo, valorizzando gli effetti dell’atto e non il nomen.
Discendendo da ciò la natura di nuovo titolo, il procedimento è regolato dal principio del tempus regit actum. Trova quindi piena applicazione l’art. 9, comma 4, delle n.t.a. del P.R.A.C., che vieta non solo di portare a giorno la falda ma anche di approfondire la porzione di cava in falda. La deroga dell’art. 8, comma 9, delle n.t.a., relativa ai soli volumi massimi autorizzabili, è di natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, in forza dell’art. 14 delle preleggi.
Infondate le censure sulla necessità dello screening v.i.a., imposto dall’art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per i progetti dell’allegato IV. Non sussiste contraddittorietà nel comportamento regionale, poiché i cantieri presentano progettualità differenti quanto all’interferenza con la falda. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, sollevata con riferimento agli artt. 3, 9 e 41 Cost., è dichiarata manifestamente infondata. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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