L’ottemperanza per l’erogazione della Carta docente è accolta dopo il giudicato e la diffida di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2786 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e il ricorso è accolto quando l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, non abbia provveduto all’esecuzione del giudicato. La sentenza passata in giudicato, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo idoneo per l’avvio del procedimento. L’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la pronuncia comporta la condanna all’erogazione delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. Tale attività commissariale, affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, rientra nei suoi compiti istituzionali e non richiede un compenso aggiuntivo.
Il Fatto
Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2018/2019, non vedeva eseguita la pronuncia dall’Amministrazione. Nonostante la sentenza fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non provvedeva all’erogazione del beneficio economico. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a erogare il dovuto e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di una persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel valutare la domanda, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro fosse passata in giudicato e che fosse stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità costituisce valido titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Corte ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione della pronuncia, configurandosi così un’inottemperanza che legittimava l’accoglimento del ricorso. Ha pertanto condannato l’Amministrazione a erogare al ricorrente la somma dovuta, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, entro un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da subito il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, il quale avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni. Tale nomina è stata ritenuta necessaria per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, senza oneri aggiuntivi per l’erario, in quanto l’attività commissariale è stata considerata riconducibile ai compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa.
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Nota della Redazione
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