Divieto di trasporto turistico in area UNESCO e competenza regionale sul turismo (TAR Toscana n. 1288 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che consente ai Comuni a più alta densità turistica di individuare zone in cui limitare l’attività di trasporto turistico, d’intesa con la Regione, attiene alle materie del turismo e del governo del territorio, di competenza legislativa regionale, e non alla tutela dei beni culturali riservata allo Stato. Essa non è pertanto assoggettata all’audizione preventiva della Soprintendenza prevista dall’art. 22, comma 5-quinquies del d.l. n. 50/2017 e dall’art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004, norme riconducibili a materie di competenza esclusiva statale. Le limitazioni alla circolazione dei mezzi turistici, in quanto espressione di ampia discrezionalità, non sono sindacabili salvo vizi procedurali o manifesta irragionevolezza, né contrastano con il diritto di libera iniziativa economica, rivestendo valenza conformativa ai sensi dell’art. 41 Cost.
Il Fatto
Con la legge regionale Toscana n. 61/2024, istitutiva del nuovo Testo unico del Turismo, la Regione ha previsto all’art. 91 la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare zone in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico. In attuazione di tale norma, il Comune di Firenze, d’intesa con la Regione, ha approvato il regolamento che vieta l’esercizio del trasporto turistico su strada all’interno dell’Area UNESCO del centro storico, consentendo solo le attività svolte con mezzi omologati come navette turistiche, su due itinerari esterni e previo rilascio di un numero contingentato di nulla osta.
Alcune agenzie di viaggio e tour operator, che organizzano giri turistici nel centro storico con piccoli mezzi elettrici, hanno impugnato il regolamento e gli atti presupposti, chiedendo in via derivata la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 91 della legge regionale per violazione dell’art. 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, reputando infondate tutte le censure e potendo così prescindere dall’eccezione in rito di carenza di interesse sollevata dal Comune.
Quanto ai primi tre motivi, il TAR ha escluso il contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., rilevando che la norma regionale, per collocazione sistematica e tenore letterale, è riconducibile alla materia del turismo, di competenza residuale, e incide indirettamente sul governo del territorio. Essa non mira a tutelare il centro storico in sé, ma a regolare il fenomeno turistico, ponendo l’accento sulle modalità di fruizione. Il Collegio richiama la sentenza della Corte cost. n. 186 del 2025, che, sul principio di sussidiarietà verticale, riconosce l’attribuzione ai Comuni degli strumenti più adeguati per un turismo sostenibile e di qualità.
Non sussiste nemmeno la violazione dei principi fondamentali statali. Le norme invocate dai ricorrenti attengono alla sicurezza pubblica e alla tutela dei beni culturali, materie di competenza esclusiva statale. Poiché l’art. 91 e il regolamento non hanno ad oggetto la tutela dei beni culturali in sé, risultano estranee le competenze attribuite alla Soprintendenza. Il richiamo a tali disposizioni nelle premesse ha funzione meramente descrittiva.
È infondata anche la censura di violazione dell’art. 7, comma 9-bis del d.lgs. n. 285/1992: la specialità della normativa e delle esigenze di tutela legittima limiti alla circolazione più stringenti di quelli del Codice della Strada, come già affermato dal Cons. Stato n. 86 del 2025.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la protezione dell’ambiente urbano e del patrimonio storico costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni. Le misure appaiono necessarie e ragionevoli, con valenza conformativa dell’iniziativa economica. La censura sulle sanzioni dell’art. 6 è inammissibile per carenza di interesse, non risultando alcun provvedimento sanzionatorio impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.