Scelte di piano urbanistico e affidamento qualificato del proprietario (TAR Veneto n. 842 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica e, in particolare, la destinazione d’uso delle aree costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e attengono al merito dell’azione dell’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale ha carattere estrinseco e si limita al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità. Le determinazioni comunali non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente il richiamo agli obiettivi e ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Una motivazione rafforzata è necessaria solo quando il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo, configurabile nelle sole ipotesi di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicato di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto, ovvero di modificazione in zona agricola di un’area limitata e interclusa da fondi edificati non abusivamente. In difetto, il proprietario vanta una aspettativa generica, cedevole rispetto alle scelte urbanistiche.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’area di circa 7.700 mq nel comune di Castello di Godego, hanno impugnato la variante generale n. 6 al Piano degli Interventi nella parte relativa ai propri mappali. I terreni, dagli anni 1998/2000, erano inseriti in zona FC, aree per servizi e attrezzature a parco e per il gioco e lo sport. Tale destinazione, mantenuta per oltre vent’anni, non era mai stata resa operativa con l’approvazione di un progetto di intervento pubblico.

Dopo l’adozione della variante, i ricorrenti hanno presentato osservazioni chiedendo la rimozione del vincolo e l’edificabilità dell’area, manifestando in via subordinata l’interesse a un accordo pubblico-privato. Con la delibera di approvazione, il Comune non ha accolto l’osservazione e ha classificato l’area ad uso agricolo, prospettando la possibilità di una riclassificazione residenziale previa stipula di un accordo di pianificazione. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere, violazione della normativa regionale e degli indirizzi del PAT, chiedendo l’annullamento e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalle coordinate ermeneutiche del sindacato sugli strumenti urbanistici. Le scelte di destinazione delle aree sono espressione di discrezionalità e il controllo del giudice è limitato agli elementi di illogicità e irrazionalità. Non è richiesta una motivazione puntuale, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 7787 del 2024.

A questa regola fanno eccezione le ipotesi di affidamento qualificato, individuate in modo tassativo: convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato tra Comune e proprietari, giudicato di annullamento di dinieghi di concessione o silenzio-rifiuto, e modificazione in zona agricola di un’area limitata interclusa da fondi edificati non abusivamente. Nel caso di specie nessuna di tali situazioni ricorre, sicché non era dovuta alcuna motivazione rafforzata.

Il Tribunale rileva che l’osservazione presentata è stata valutata e parzialmente accolta, con lo stralcio della zona FC e la riclassificazione agricola. La richiesta di zonizzazione residenziale non è stata accolta perché, comportando nuova urbanizzazione, è sottoposta alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’art. 17 L.R. Veneto n. 11/2004. Il Comune ha prospettato la possibilità di una diversa classificazione previa proposta di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 11/2004.

Quanto alla mancata considerazione della proposta di accordo, il Tribunale osserva che l’urbanizzazione deve avvenire secondo i moduli procedimentali di legge e criteri predeterminati, previa verifica dei limiti di consumo di suolo. La norma richiamata impone procedure a evidenza pubblica a tutela della par condicio tra i proprietari, come chiarito da TAR Veneto, Sez. II, n. 1025 del 2023. I ricorrenti non hanno partecipato alle procedure bandite.

Non è infine ravvisabile alcun contrasto con gli indirizzi del PAT, che ha funzione programmatoria e di indirizzo e demanda al Piano degli Interventi le scelte puntuali. Il Comune ha sottratto l’area agli usi collettivi, imprimendole destinazione agricola, prospettando al contempo futuri sviluppi insediativi alle condizioni indicate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese; la domanda risarcitoria, formulata in via di stile e mai specificata, è parimenti respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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