L’ottemperanza è ammissibile anche per decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. (TAR Molise n. 79 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. L’Amministrazione soccombente è pertanto obbligata a dare piena esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dal giudice amministrativo, cui consegue la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici del S.S.N., già vittoriosi in un giudizio di rideterminazione del fondo di risultato conclusosi con sentenza passata in giudicato, azionavano il titolo esecutivo davanti al Tribunale di Larino, ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise. Il decreto, non opposto, veniva dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva all’Amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, i creditori proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e l’ordine di pagamento delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, ravvisando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione è equiparato alla sentenza passata in giudicato e può essere azionato in sede di giudizio di ottemperanza.

Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso, non avendo l’Amministrazione intimata fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Ha pertanto ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute in favore di ciascun ricorrente nel termine di sessanta giorni.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora, ratione muneris e senza compenso, il Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega, affinché dia esecuzione al titolo nel successivo termine di sessanta giorni.

Quanto alla richiesta penalità di mora, il Collegio non ne ha ravvisato i presupposti, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione su istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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