Ammonimento del Questore legittimo senza audizione preventiva del destinatario (TAR Veneto n. 764 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, costituisce misura di prevenzione amministrativa a funzione monitoria e dissuasiva, distinta dall’accertamento penale e priva di contenuto sanzionatorio. Esso si fonda su una valutazione prognostica ex ante e non richiede la piena prova del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e ragionevole di condotte potenzialmente idonee a degenerare in fatti persecutori. La disposizione non configura un obbligo generalizzato di preventiva audizione del destinatario né rende indefettibile la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, quando il quadro istruttorio evidenzi l’esigenza di interrompere senza indugio una situazione conflittuale. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato alla verifica della non manifesta insussistenza dei presupposti, della congruità dell’istruttoria e della ragionevolezza della valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore lo ha ammonito, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da comportamenti idonei a ingenerare timori, stati d’ansia e tensione nei confronti della controinteressata. Tra le parti si era protratta per circa sette anni una relazione affettiva, dalla quale è nata una figlia; dopo la cessazione della convivenza, la donna ha rappresentato ai Carabinieri una serie di condotte asseritamente poste in essere dal ricorrente.

Avverso l’atto il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, sul quale si è formato il silenzio-rigetto, e quindi il gravame giurisdizionale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità dei presupposti, l’insussistenza di uno stato di ansia e la sopravvenuta normalizzazione dei rapporti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione della misura: l’ammonimento è misura di prevenzione amministrativa, ontologicamente distinta dall’accertamento penale e priva di contenuto sanzionatorio in senso stretto. Esso presuppone un giudizio prognostico tipico del diritto amministrativo della prevenzione e non esige la piena prova del reato di atti persecutori, bastando un quadro indiziario attendibile. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi all’Autorità di pubblica sicurezza nel merito dei fatti, ma si limita alla verifica dei presupposti e della ragionevolezza, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 10211 del 2022 e dalle Sezioni Unite n. 36154 del 2023.

Sul primo motivo, il Collegio esclude che l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 2009 configuri un obbligo generalizzato di audizione preventiva del destinatario o renda indefettibile la comunicazione di avvio del procedimento. La finalità preventiva giustifica la compressione del contraddittorio, purché l’Amministrazione disponga di elementi sufficienti. Nella specie, la Questura ha valorizzato un quadro definito e prossimo nel tempo: l’intervento della Volante presso l’abitazione della donna, la dettagliata istanza corredata dal riferimento a un accesso al pronto soccorso, l’escussione di una persona informata sui fatti e la perdurante conflittualità. Il decorso di alcune settimane tra istanza e provvedimento non esclude l’urgenza, che non coincide con l’imminenza istantanea del pericolo ma con la necessità di evitare il consolidamento di una situazione prevaricatrice.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale rileva che il contesto fattuale presenta specificità, coerenza interna e attendibilità estrinseca: non un episodio occasionale, ma una pluralità di fatti collocati tra il 2021 e l’agosto 2023, accomunati da intrusività e aggressività. Decisivo non è la sovrapponibilità al paradigma dell’art. 612-bis cod. pen., ma l’idoneità delle condotte, valutata ex ante, a generare timore e compressione della libertà di autodeterminazione. La riconduzione degli episodi alla crisi della relazione non esclude, anzi accentua, il potenziale degenerativo.

Non coglie nel segno la censura sull’insussistenza di uno stato di ansia: la misura non richiede la dimostrazione medico-legale dell’evento tipico del reato, essendo sufficiente una condizione di allarme e compressione della libertà relazionale. Irrilevante è poi la circostanza che alcuni episodi siano datati, poiché il culmine si colloca nel marzo, agosto e settembre 2023, in epoca prossima all’istanza. Le sopravvenienze richiamate dal ricorrente — regolamentazione consensuale degli aspetti relativi alla figlia, remessione di querele — sono successive all’adozione della misura e non ne elidono la legittimità originaria.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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