Inibitoria della SCIA per difetto di istruttoria e poteri di vigilanza edilizia (TAR Campania n. 81 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio del Comune sulla SCIA non può fondarsi su mere carenze documentali o sull’inadeguatezza grafica delle allegazioni, ma presuppone che l’Amministrazione abbia preliminarmente indicato le integrazioni necessarie e consentito il deposito di osservazioni e chiarimenti. È illegittima per eccesso di potere l’ordinanza di demolizione che preceda l’attività istruttoria, invertendo l’ordine di logica conseguenzialità degli atti e rendendo inintellegibile la volontà dispositiva. Il recupero a fini abitativi dei volumi tecnici previsto dall’art. 43 quater della legge regionale Campania n. 16/2004 opera solo per i locali posti all’ultimo livello dell’edificio, non per quelli allocati al piano terra, restando fermo il divieto di cambio di destinazione d’uso dei locali tecnici.

Il Fatto

La società ricorrente, divenuta proprietaria di due unità immobiliari di un edificio, presentava una SCIA per collegamenti verticali interni con piccolo torrino e sistemazione della copertura. Il fabbricato era già stato oggetto di contenzioso amministrativo e penale, con un sequestro che aveva riguardato alcune logge e locali interrati e un dissequestro temporaneo limitato agli interventi di ripristino.

Il Comune inibiva la SCIA e adottava poi un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, riguardante la traslazione del muro di tompagno e la trasformazione del locale tecnico al piano terra. La ricorrente impugnava gli atti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, mentre due soggetti proprietari di unità limitrofe intervenivano ad opponendum e proponevano ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le questioni in rito, dichiarando ammissibili gli interventi ad opponendum, in quanto sostenuti da un interesse anche di mero fatto alla reiezione del ricorso, e inammissibili i ricorsi incidentali. Questi ultimi sono proposti da soggetti privi della qualifica di controinteressato, non configurandosi di regola posizioni di controinteresse nei giudizi avverso dinieghi di SCIA o atti repressivi edilizi.

Nel merito, il Tribunale esclude che si sia consolidata la SCIA, stante la finalità limitata ai soli interventi sulle logge e l’incompletezza documentale. Il Comune restava quindi nella condizione di esercitare i propri poteri di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, non applicandosi il termine decadenziale dell’art. 19 della legge n. 241/1990 agli interventi soggetti a permesso di costruire.

Quanto alla migrazione volumetrica realizzata al piano terra, il Collegio ritiene legittime le motivazioni comunali. Il cambio di destinazione d’uso del locale tecnico contrasta con l’art. 27 del RUEC, che vieta di ricavare volume abitabile dalla riduzione del volume tecnico. L’art. 43 quater L.R. n. 16/2004 non si applica al caso, riguardando solo il recupero dei volumi tecnici posti all’ultimo livello degli edifici, come confermato dal richiamo alla sagoma, alle coperture e agli abbaini contenuto nei commi successivi.

Le censure relative alle opere eseguite al primo piano sono invece fondate. Il Comune, dopo l’ordinanza cautelare di riesame, ha emesso prima l’ordinanza di demolizione e solo dopo ha richiesto un’integrazione documentale, invertendo l’ordine logico degli atti. L’atto istruttorio risulta inoltre contraddittorio, subordinando l’efficacia della SCIA all’ottemperanza dell’ordinanza demolitoria. La traslazione del muro di tompagno al primo piano è inficiata da difetto d’istruttoria, non emergendo con chiarezza se lo spostamento sia correlabile alla traslazione volumetrica avvenuta al piano terraneo.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto parzialmente accolti, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati limitatamente alle opere del primo piano, e respinti quanto alle opere del piano terra. Il Collegio dispone il riesame, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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