Valutazione comparativa nei concorsi universitari e limiti del sindacato giurisdizionale (TAR Veneto n. 758 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 2010, i giudizi della commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, della palese incongruenza, dell’errore di fatto, della contraddittorietà manifesta e della macroscopica disparità di trattamento. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, né il mero dissenso del candidato rispetto agli apprezzamenti comparativi, pur sorretto da una ricostruzione alternativa dei fatti, integra vizio di legittimità. Il giudizio conseguito in sede di abilitazione scientifica nazionale e gli esiti della valutazione della qualità della ricerca non vincolano la commissione, operando su piani ontologicamente distinti, sicché la loro divergenza non fonda di per sé l’illegittimità della valutazione selettiva.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto rettorale con cui l’Università ha approvato gli atti della procedura selettiva indetta, ex art. 18, comma 1, legge n. 240 del 2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato. Alla procedura partecipavano due soli candidati. All’esito, il controinteressato conseguiva 77,1 punti, la ricorrente 65,9: il divario derivava essenzialmente dalla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, mentre negli altri ambiti di scrutinio i profili risultavano sostanzialmente equivalenti.
La ricorrente articolava tre motivi: violazione dei criteri valutativi e travisamento nella stima delle pubblicazioni, con prospettazione di un ricalcolo che avrebbe ribaltato l’esito; omessa considerazione di titoli e profilo internazionale nel giudizio sul curriculum; illegittimità per mancata predeterminazione di criteri sulla terza missione e per omesso accertamento della conoscenza della lingua francese in capo al controinteressato. Chiedeva la rinnovazione della procedura da parte di una commissione in diversa composizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso integralmente, potendo prescindere dalle eccezioni in rito per ragioni di completezza della disamina nel merito. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i giudizi delle commissioni sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per manifesta illogicità, palese incongruenza, errore di fatto o macroscopica disparità di trattamento, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 553 del 2024, Sez. VII, n. 9768 del 2022, Sez. IV, n. 3889 del 2022, Sez. VI, n. 7917 del 2021, Sez. V, n. 5208 del 2020 e TAR Veneto, Sez. I, n. 1445 del 2025.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che i criteri erano stati previamente individuati e non specificamente censurati: la doglianza investiva il concreto esercizio della discrezionalità e postulava una rivalutazione di merito. Il Collegio ha escluso il contrasto tra il giudizio selettivo e quello di A.S.N. o di V.Q.R., trattandosi di procedimenti retti da finalità e parametri non sovrapponibili: l’abilitazione scientifica nazionale ha funzione abilitativa, non comparativa, e la V.Q.R. opera su un piano istituzionale distinto.
La Corte ha poi escluso la contraddittorietà intrinseca del giudizio, poiché ben può una produzione essere ritenuta congrua e metodologicamente corretta senza pari apprezzamento sul versante dell’originalità e innovatività, aspetti suscettibili di autonome ponderazioni. Le contestazioni su singole pubblicazioni, pure sorrette da prestigio delle collane, recensioni e classificazioni, non dimostrano travisamenti o errori di fatto. Il giudizio comparativo finale è lineare: il discrimine è stato ravvisato nella capacità del controinteressato di mantenere nel tempo livelli di eccellenza, in un apprezzamento tipicamente comparativo e prognostico.
Il secondo motivo è stato disatteso perché la commissione ha dato atto dei periodi di studio all’estero, dei ruoli scientifici ed editoriali e delle attività organizzative, attribuendo peraltro il punteggio massimo per le attività istituzionali. La censura, formulata in termini generici, non individuava titoli integralmente pretermessi né allegava la prova di resistenza, a fronte di un differenziale complessivo di 11,2 punti.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso che la mancata isolata sottovoce sulla terza missione ne implicasse l’espunzione, essendo il profilo ricompreso nella valutazione delle attività istituzionali e di servizio. Quanto alla lingua francese, il bando non prevedeva un colloquio separato, ma la verifica su pubblicazioni, curriculum e titoli: legittimamente la commissione ha valorizzato l’affiliazione del candidato all’Association Henri Capitant e le citazioni in lingua francese. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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