Condono edilizio, prova della preesistenza del manufatto e onere del privato (Cons. Stato n. 2254 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, l’onere di provare che l’opera è stata realizzata entro la data rilevante per l’esenzione dal titolo abilitativo incombe sul privato, unico soggetto nella disponibilità della documentazione utile. Il rigore probatorio è temperato secondo ragionevolezza solo quando il privato alleghi elementi di elevata plausibilità, come aerofotogrammetrie o dichiarazioni sostitutive, e il Comune, per parte sua, opponga elementi incerti sulla data di realizzazione. Ove l’amministrazione produca elementi obiettivi e concordanti che smentiscono la preesistenza del manufatto, la prova contraria è integrata e la dichiarazione di atto notorio, in assenza di altri indizi, non è idonea a dimostrare la data di edificazione. In tal caso la richiesta di prova testimoniale è inammissibile per la particolare rigorosità richiesta in materia.
Il Fatto
La società appellante presentava nel 2004 domanda di sanatoria ex art. 32 della legge n. 356/2003 e della legge regionale n. 53/2004 per la trasformazione in abitazione di un manufatto agricolo, asseritamente edificato da epoca remota e ristrutturato prima del 2003 senza aumento di volumetria.
Il Comune, dopo ripetute richieste istruttorie, comunicava i motivi ostativi e poi notificava il diniego del titolo in sanatoria, sul rilievo che il fabbricato risultava inesistente nella particella catastale e realizzato dopo la data utile. Il TAR Toscana rigettava il ricorso. La società proponeva appello con quattro motivi, tutti incentrati sul difetto di prova della preesistenza e sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo respingendolo. La sentenza di primo grado ha correttamente escluso che la rilevazione aerea del 1965 dimostri la presenza del manufatto, poiché in corrispondenza del sito si osserva solo una macchia non riconducibile ai contorni di una costruzione. Nemmeno la dichiarazione di atto notorio, priva di riscontri indiziari, è idonea allo scopo.
L’appellante non supera questi rilievi di fatto. Il Comune ha invece allegato elementi obiettivi di rilievo: il manufatto non figura nel 1987 tra gli immobili conferiti all’azienda agraria, né nel censimento del patrimonio edilizio sparso del 1997, né nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale del 1999-2003, ove la particella è raffigurata come libera e destinata a uliveto. La censura è quindi infondata.
Con il secondo motivo la Corte enuncia il principio sull’onere probatorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5547 del 2024, si afferma che la prova dell’ultimazione entro la data utile incombe in linea generale sul privato. Il temperamento opera solo se il privato allega elementi di alta plausibilità e il Comune oppone dati incerti. Nella specie difettano entrambi i presupposti, poiché gli elementi comunali sono obiettivi e quelli dell’appellante non plausibili. Ne segue l’inammissibilità della prova testimoniale richiesta, dato il rigore richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9010 del 2022).
Il terzo motivo, relativo alla lamentata tardività delle contestazioni sulla inattendibilità delle prove, è inammissibile per carenza di interesse, essendo infondate le censure precedenti. Il quarto motivo, ripropositivo della doglianza sui vincoli paesaggistici e storico-ambientali, è assorbito, mancando l’interesse all’esame stante il rigetto delle altre censure.
L’appello è respinto in quanto infondato, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in dispositivo secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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