Restituzione dei beni confiscati: contro il giudice dell’esecuzione si fa opposizione, non ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 15888 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione di cose oggetto di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto non “de plano” ma, irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (Rv. 289757-01)
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento di prevenzione, il Tribunale di Trapani aveva confiscato nel 2014 una polizza previdenziale intestata a una terza. Per un errore di compilazione, la polizza, in realtà riconducibile alla moglie del proposto, era stata trattata insieme ai beni di un’altra terza intestataria, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento principale. La moglie del proposto, rimasta parte come terza interessata, ha chiesto al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, la revoca della confisca e la restituzione della polizza.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza con decreto, dopo un’udienza camerale, ritenendo operante nei confronti della richiedente, quale coniuge del proposto, la presunzione di disponibilità indiretta dei beni prevista dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, e osservando che la polizza era stata accesa nel 2010, anno in cui il proposto era stato arrestato e condannato come partecipe di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, dunque in piena epoca di pericolosità. La terza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: erronea applicazione della presunzione di disponibilità indiretta senza accertamento della fittizietà dell’intestazione; violazione degli artt. 19 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 per non aver considerato la separazione legale dei coniugi nel 2008, preceduta da separazione di fatto dal 2002, mentre la polizza era stata sottoscritta nel marzo 2010; errata individuazione del periodo di pericolosità sociale (art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 111 Cost.). Il Procuratore generale ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione e, in subordine, di dichiararlo inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione non esamina il merito e si ferma alla questione del rimedio. Nella fase dell’esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di rito, le questioni sulla restituzione delle cose sequestrate e sulla confisca sono devolute al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e vanno definite con provvedimento de plano, seguito dall’eventuale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso concreto il Tribunale, invece di provvedere senza formalità, ha trasformato il procedimento in un’udienza camerale partecipata. Questa irregolarità non produce nullità (Sez. 3, n. 2414 del 1995; Sez. 3, n. 49317 del 2015), ma pone il problema del rimedio esperibile.
La Corte dà atto della divisione nella giurisprudenza. Un primo indirizzo ammette il ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento adottato irritualmente ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che l’udienza camerale abbia anticipato la garanzia del contraddittorio che l’opposizione avrebbe assicurato (Sez. 6, n. 45326 del 2007). Il secondo indirizzo, più recente e prevalente, condiviso dal Collegio, stabilisce che contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione in queste materie, sia che abbia deciso de plano sia che abbia provveduto in camera di consiglio, è prevista solo l’opposizione, sicché il ricorso per cassazione eventualmente proposto va riqualificato come tale, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 47750 del 2022; Sez. 2, n. 8645 del 2023; Sez. 2, n. 12899 del 2022; Sez. 6, n. 13445 del 2014; Sez. 1, n. 4083 del 2013).
La ragione è sostanziale: in caso contrario l’interessato perderebbe la fase di “riesame” davanti al giudice dell’esecuzione, che, a differenza della Cassazione, ha cognizione piena delle doglianze e può esaminare tutte le questioni e le istanze, anche istruttorie, precluse nel giudizio di legittimità. La soluzione è tanto più preferibile quando, come qui, le censure investono anche il merito. La Corte qualifica quindi il ricorso come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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