CTU bancaria negata se le allegazioni di usura e anatocismo sono generiche (Cass. civ. Sez. I n. 25032 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio non integra l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012. Il giudizio sulla necessità e utilità della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e la relativa decisione è, di regola, incensurabile in cassazione. La consulenza è legittimamente negata in mancanza di una compiuta allegazione dei fatti che l’indagine peritale dovrebbe accertare, o quando la parte tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie offerte di prova o a sollecitare un’indagine esplorativa. In materia bancaria, sono generiche la deduzione di usura non corredata dal raffronto tra tasso soglia e tasso applicato e la deduzione di anatocismo che non individui l’epoca e i caratteri della pattuizione.
Il Fatto
Il contribuente, unitamente ad altro soggetto, aveva convenuto in giudizio la banca deducendo la violazione della normativa antiusura, l’indeterminatezza dei tassi parametrati all’Euribor e la violazione del divieto di anatocismo, con riferimento a due contratti di mutuo. Il Tribunale aveva respinto le domande, rilevando che interessi corrispettivi e moratori vanno valutati separatamente ai fini del tasso soglia e che il piano di ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile l’appello per inconferenza delle censure rispetto alla ratio decidendi e ritenendo corretta la statuizione di rigetto dell’istanza di CTU, perché le allegazioni erano erronee o generiche. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva anzitutto che la censura è erroneamente formulata: il diniego di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio non costituisce omessa considerazione di un fatto storico rilevante ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ. e, comunque, sarebbe stata preclusa dalla doppia conforme.
Il motivo, inoltre, prescinde dal contenuto della sentenza impugnata e dalla motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza. La Corte ricorda che la CTU è atto istruttorio che svolge funzione di ausilio del giudice ovvero, in determinati casi, fonte di prova, e richiama sul punto Cass. n. 12387/2020. Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, come affermato da Cass. n. 20820/2006, Cass. n. 72/2011, Cass. n. 17399/2015 e Cass. n. 7472/2017.
La decisione è di regola incensurabile in cassazione (Cass. n. 4853/2007; Cass. n. 7472/2017). Nel vigore della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Il diniego può essere motivato anche implicitamente, desumendolo dal contesto delle argomentazioni e dal quadro probatorio (Cass. ord. n. 326 del 2020).
La CTU è legittimamente negata in mancanza di una compiuta allegazione dei fatti oggetto dell’indagine (Sezioni Unite n. 15895 del 2019), o quando la parte intenda supplire alla deficienza delle proprie prove o sollecitare un’indagine esplorativa (Cass. ord. n. 8498 del 2025). In materia bancaria sono emblematiche la generica deduzione di usura priva del raffronto tra tasso soglia e tasso applicato e la deduzione di anatocismo che non indichi l’epoca del fenomeno e i caratteri della pattuizione.
Nel caso esaminato il giudice di merito ha negato la consulenza con considerazioni aderenti a tale impostazione: la denuncia di usura si fondava sull’erroneo cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, rispetto al quale la Corte richiama il meccanismo di calcolo illustrato dalle Sezioni Unite n. 19597/2020; quanto all’anatocismo, il piano di ammortamento alla francese non lo comporta, in conformità a Sezioni Unite n. 15130 del 2024. Il rigetto dell’istanza è quindi adeguatamente motivato. Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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