Truffa telefonica e bonifici autorizzati dal cliente escludono la responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 3711 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui risulti pacifico o dimostrato che le operazioni di pagamento contestate siano state compiute direttamente e interamente dal cliente, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene perciò in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D.Lgs. n. 11/2010, né occorre accertare la colpa grave del cliente. Rientrano in tale fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, anche senza la consapevolezza di disporre una transazione, come i pagamenti “sotto dettatura”. L’intermediario è allora esonerato dalla prova della SCA; resta possibile valutare una sua responsabilità concorrente di diritto comune, se emerga un apporto causale alla frode.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto notifiche in app per un pagamento in dollari non eseguito e il successivo storno. Poco dopo veniva contattato da un sedicente operatore dell’intermediario, che prospettava un’operazione in uscita non disposta e lo induceva a eseguire due bonifici di “storno” verso IBAN comunicati telefonicamente. Le operazioni, per complessivi € 10.990,00, venivano effettuate il 15/12/2025 nell’arco di tredici minuti. Insospettitosi, il cliente bloccava gli strumenti di pagamento, presentava denuncia alla Polizia Postale il 22/12/2025 e reclamo, riscontrato negativamente.

Chiedeva quindi il rimborso per violazione degli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 11/2010 e dei principi di correttezza e buona fede, deducendo l’errore indotto da artifici fraudolenti, il mancato assolvimento dell’onere probatorio e la tardività delle procedure di recupero. L’intermediario eccepiva che la denuncia conteneva una dichiarazione confessoria dell’esecuzione personale delle operazioni, che queste erano correttamente autenticate e che il cliente aveva agito con colpa grave; il recall, attivato soltanto il 23/12/2025, non era andato a buon fine perché il conto del beneficiario era chiuso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il quadro normativo applicabile: il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017 di attuazione della PSD2, integrato dalle novità sui bonifici istantanei del Regolamento (UE) 2024/886, in vigore dal 9 ottobre 2025, con l’obbligo della Verification of Payee. Richiama inoltre gli artt. 97 e 98 della PSD2, l’art. 10-bis del D.Lgs. 11/2010 e il Regolamento delegato UE 2018/389. La prova dell’autenticazione, a carico dell’intermediario, è un prius logico rispetto a ogni ulteriore accertamento, compreso quello sulla colpa grave.

Il Collegio osserva che la prova della SCA è dovuta solo quando le operazioni non siano compiute interamente dal cliente; viceversa, se il pagatore ha personalmente inserito la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata e la disciplina delle operazioni non autorizzate non si applica. Nella specie è pacifico, con valenza confessoria ai sensi dell’art. 2730 c.c., che il ricorrente ha personalmente disposto un bonifico e un’operazione tramite carta, nella convinzione di bloccare movimenti non autorizzati. Non occorre dunque verificare l’autenticazione né la colpa grave, e neppure la sofisticatezza della truffa.

L’esame si sposta sulla condotta del prestatore di servizi di pagamento, per verificare un’eventuale responsabilità concorrente di diritto comune, qualora emerga un apporto causale alla frode. Il Collegio ritiene che la vicenda non presenti peculiarità indicative di una frode particolarmente sofisticata e che non sussistano indici di anomalia che imponessero all’intermediario di riconoscere immediatamente il raggiro. Le due operazioni, effettuate in pochi minuti, non imponevano l’invio di alert: la ricezione dell’sms non avrebbe potuto limitare concretamente il pregiudizio.

Quanto al recall, il Collegio rileva che l’intermediario lo ha tentato il 23/12/2025 a seguito del reclamo, senza esito perché il conto del beneficiario, radicato presso altro intermediario, risultava chiuso. Il cliente, dal canto suo, ha bloccato autonomamente le carte e ridotto i massimali. Per tutto quanto osservato, la domanda è infondata e il ricorso va respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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