Segnalazioni in CRIF cancellate dall’intermediario: cessata la materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 2412 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la sopravvenuta cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati creditizie, disposta dall’intermediario prima della decisione e non contestata dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito, per effetto della condotta satisfattiva dell’intermediario, preclude al Collegio l’esame delle doglianze relative alla legittimità formale e sostanziale della segnalazione. La declaratoria di cessazione presuppone che la cancellazione risulti documentata e che la parte non abbia replicato alle precisazioni dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso un contratto di finanziamento con l’intermediario nel novembre 2018. Dopo alcuni ritardi nel pagamento delle rate, contestava l’inserimento del proprio nominativo nelle banche dati creditizie, lamentando l’assenza del preavviso di prima segnalazione previsto dall’art. 5 comma 6 del Codice Deontologico e la conseguente illegittimità formale della segnalazione, foriera di danni economici.
Presentato reclamo in data 11/06/2025 e ottenuto un riscontro insoddisfacente, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la cancellazione dalle banche dati. L’intermediario resisteva sostenendo la regolarità del preavviso, inviato nel febbraio 2021 all’indirizzo del cliente e seguito dalla segnalazione dal marzo 2021, a fronte di trenta rate insolute.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato anzitutto la documentazione prodotta dall’intermediario. Nelle controdeduzioni la banca aveva rappresentato la chiusura della posizione debitoria a seguito di saldo e stralcio, con ultimo versamento nel luglio 2022, e il successivo passaggio a perdita del residuo debito.
L’elemento decisivo è giunto con l’integrazione alle controdeduzioni, trasmessa al cliente unitamente alle stesse. In tale atto l’intermediario ha riferito di aver proceduto alla cancellazione delle segnalazioni in CRIF, essendo trascorsi oltre ventiquattro mesi dal saldo e stralcio, producendo la visura aggiornata.
Il Collegio ha quindi rilevato che il ricorrente non ha inteso replicare a tale precisazione. Il dato non contestato assume valore dirimente: la pretesa avanzata in ricorso — la cancellazione dalle banche dati — risulta già soddisfatta dall’intermediario prima della decisione.
Su questa base il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La soluzione processuale assorbe ogni valutazione sul merito delle doglianze formali e sostanziali, comprese quelle relative al preavviso di segnalazione e alla legittimità dell’inserimento. La decisione non afferma alcun principio sulla validità della segnalazione, ma si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia per effetto della condotta satisfattiva dell’intermediario.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui l’Arbitro Bancario Finanziario non decide quando la controversia è divenuta priva di oggetto. Il ricorrente ottiene in fatto il risultato richiesto, senza che il Collegio esamini la fondatezza della pretesa originaria.
Nota della Redazione
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