Antisindacale: legittimazione ex art. 28 St. lav. e dimensione nazionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25184 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970 è necessario e sufficiente che l’associazione sindacale nazionale abbia una diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e svolga un’effettiva azione sindacale su gran parte di esso, non essendo indispensabile far parte di una confederazione, né essere maggiormente rappresentativa, né aver stipulato contratti collettivi di livello nazionale. Il criterio della rappresentatività comparativa su base nazionale, introdotto nell’art. 19 L. n. 300/1970 dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, non si estende all’art. 28 cit., poiché l'”allineamento dei titoli” fra le due norme è solo tendenziale e riguarda il solo perimetro nazionale del sindacato. Un sindacato legittimato ex art. 28 può dunque non essere titolare dei diritti sindacali del titolo III della medesima legge.

Il Fatto

Un’organizzazione sindacale intercategoriale, attiva nel comparto dei trasporti pubblici, agiva ex art. 28 L. n. 300/1970 nei confronti della società di trasporto pubblico locale operante in ambito torinese, deducendo la natura antisindacale del rifiuto di riconoscere le prerogative dello Statuto dei lavoratori: permessi sindacali, locali per le assemblee e diritti connessi. Il ricorso sommario veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. In opposizione, il Tribunale riconosceva la legittimazione ma rigettava nel merito la domanda, per insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 19 L. n. 300/1970. La Corte d’appello accoglieva l’appello incidentale della società e dichiarava inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione attiva, assorbendo l’appello principale. Il sindacato proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un presupposto comune alle parti: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, l’art. 28 andrebbe letto nel senso che legittimato ad agire sarebbe il sindacato comparativamente più rappresentativo su base nazionale. La tesi non è condivisa. L’art. 28 è strumento di tutela della libertà sindacale e del diritto di sciopero, non soltanto dei diritti sindacali del titolo III, e si riferisce alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”: la dimensione nazionale è necessaria ma sufficiente, senza richiedere un ulteriore criterio selettivo comparativo.

La ratio dell’art. 19 è invece una funzione selettiva rigorosa. Il sindacato può essere rappresentativo, ai fini del titolo III, pur non avendo sottoscritto contratti normativi applicati in azienda, in quanto sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. Ma quei soggetti devono possedere un alto tasso di rappresentatività: solo così diviene irrilevante il mancato accesso alla firma o alla trattativa. La Consulta stessa ha definito la tutela privilegiata a godimento selettivo e ha optato per il parametro della rappresentatività comparativa su base nazionale.

L'”allineamento dei titoli” è pertanto solo tendenziale e riguarda il solo perimetro di valutazione, ossia la dimensione nazionale. Nell’interpretare l’art. 28 vanno ribaditi i consolidati principi: è necessario e sufficiente la diffusione organizzativa e l’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che occorra far parte di una confederazione, né essere maggiormente rappresentativa, né aver stipulato contratti collettivi nazionali. La verifica è riservata al giudice di merito e va compiuta con riguardo al settore produttivo dell’azienda, poiché occorre dimostrare l’interesse qualificato alla repressione della condotta.

Ne consegue che il primo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza: la Corte territoriale ha utilizzato proprio il criterio della diffusione dell’attività sindacale sul territorio e, con accertamento di fatto, ne ha ritenuto la mancanza. I contratti stipulati riguardavano il settore ferroviario, non quello del trasporto pubblico locale; l’attività nel settore si limitava a due eventi di sciopero e a fasi di raffreddamento in 10 province; la diffusione risultava parziale, riguardando 8 regioni e meno di 30 province su 110.

Il secondo motivo è infondato. La stipula dei due CCNL non è contestata quanto al settore diverso; i due accordi con altre società, riferiti a due sole realtà aziendali di limitate dimensioni ed estensione territoriale, non sarebbero stati di per sé sufficienti a integrare il requisito della nazionalità. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate per la novità delle questioni e la sopravvenienza della pronunzia costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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