Requisiti contributivi e sanitario devono coesistere per l’assegno d’invalidità (Cass. civ. Sez. I n. 11795 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno ordinario d’invalidità, i requisiti contributivi fisso (cinque anni di contribuzione) e mobile (156 settimane nell’ultimo quinquennio) devono coesistere con il requisito sanitario. Tale coesistenza va verificata con riferimento al momento in cui può dirsi sussistente la condizione invalidante, ancorché taluno dei requisiti sia stato accertato, in applicazione dell’art. 149 att. c.p.c., con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa. Il consulente tecnico d’ufficio non può essere incaricato di valutazioni di ordine giuridico; ove una tale inammissibile valutazione sia stata compiuta, di essa non si deve tenere conto, salvo che venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’assegno ordinario d’invalidità ex legge n. 222/1984. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda, accogliendo l’appello incidentale dell’INPS. I giudici territoriali avevano accertato che, alla data d’insorgenza della condizione invalidante, difettava il requisito contributivo c.d. relativo o mobile.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Con il secondo motivo, esaminato con priorità perché logicamente preliminare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse fatto proprie le risultanze della perizia anche là dove si affermava che la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dovesse riportarsi alla data del 1°.4.2010, trattandosi di valutazione giuridica non demandabile al CTU.
La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongono cognizioni tecniche e non giuridiche. I consulenti non possono essere incaricati di accertamenti sulla qualificazione giuridica di fatti e sulla conformità al diritto di comportamenti. Ove una tale inammissibile valutazione sia stata effettuata, di essa non si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti, come affermato da Cass. n. 1186 del 2016.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale insegnamento. Nel dare atto delle risultanze della CTU e della compatibilità della condizione invalidante con l’attività del ricorrente, i giudici hanno ritenuto di farle proprie anche in ragione dell’esaustività delle repliche alle note critiche del difensore.
Le ulteriori doglianze si appuntano sulla sufficienza della motivazione. La Corte aggiunge che il vizio di insufficienza della motivazione non è più denunciabile per cassazione, secondo Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e le successive conformi.
Il primo motivo rimane assorbito. Accertata l’insorgenza della condizione invalidante alla data del 1°.4.2010, successiva a quella della domanda amministrativa, la sussistenza del requisito contributivo relativo o mobile (156 settimane nell’ultimo quinquennio) va verificata con riferimento al momento in cui può dirsi sussistente quello invalidante. Vale il principio per cui i requisiti contributivi fisso e mobile debbono coesistere con quello sanitario, ancorché taluno di essi, in applicazione dell’art. 149 att. c.p.c., sia stato accertato con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa, come affermato da Cass. n. 26094 del 2017. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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