Azione di accertamento della donazione indiretta è imprescrittibile (Cass. civ. Sez. II n. 4146 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le azioni di mero accertamento sono per loro natura imprescrittibili. La prescrizione non riguarda l’azione in sé, ma i diritti che derivano dal negozio dissimulato, i quali soggiacciono alla prescrizione ordinaria. Ne consegue che la domanda di accertamento di una donazione indiretta, concettualmente distinta dall’azione di simulazione relativa, non è soggetta a prescrizione decennale, anche quando sia proposta in un autonomo giudizio per resistere all’azione di riduzione separatamente esercitata dalla controparte e sia diretta a ottenere l’imputazione della liberalità alla quota di riserva ai sensi dell’art. 564, comma secondo, cod. civ.
Il Fatto
La vicenda successoria trae origine dall’impugnazione di due testamenti, dalla domanda di simulazione di alcune compravendite e dalla richiesta, in via subordinata, di divisione e di accertamento della lesione di legittima. Il Tribunale ha dapprima dichiarato la validità dei testamenti, ha accolto in parte la domanda di simulazione e ha rimesso la causa in istruttoria per la stima degli immobili e la decisione sulle azioni di riduzione. Dopo una pronuncia di appello, una cassazione con rinvio e la definizione delle questioni decise dal giudice di rinvio, un coerede ha proposto un autonomo giudizio per far accertare che l’acquisto di un immobile, formalmente intestato alla sorella, era stato finanziato con provvista messa a disposizione dai genitori e integrava quindi una donazione indiretta da imputare alla quota di riserva.
Riuniti i giudizi, il Tribunale ha respinto la domanda di riduzione, ha dichiarato la prescrizione della domanda di accertamento della donazione indiretta e ha disposto la collazione di un terreno edificabile, condannando il coerede a reintegrare la quota di riserva. La Corte d’appello ha ridotto l’importo dovuto e ha confermato il resto, ritenendo la domanda di accertamento assimilabile alla simulazione relativa e dunque soggetta a prescrizione decennale. Il coerede ha proposto ricorso per cassazione; la sorella ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il motivo centrale investe la qualificazione e il regime prescrizionale della domanda di accertamento della donazione indiretta. La Corte rileva che il giudice distrettuale ha errato nel ricondurre la fattispecie alla prescrizione decennale dell’azione di simulazione relativa. Le azioni di accertamento, e tra esse quella di simulazione relativa, sono infatti imprescrittibili, perché volte a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti. Un problema di prescrizione può sorgere soltanto quando si intendano esercitare i diritti derivanti dall’atto dissimulato, che di norma soggiacciono alla prescrizione ordinaria, salvo le prescrizioni brevi previste per legge.
La Corte precisa che non si pone un problema di prescrizione dell’azione di simulazione in sé, ma di interesse della parte a far accertare la simulazione ove i diritti fondati sul negozio dissimulato siano già estinti per prescrizione, nel qual caso l’azione non potrebbe sortire alcun risultato pratico. L’azione resta imprescrittibile anche quando non sia diretta a esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma a ottenere, ad esempio, la collazione della donazione, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta è imprescrittibile, in quanto azione di mero accertamento. La Corte sottolinea che la donazione indiretta si distingue concettualmente dall’azione di simulazione relativa, richiamando sul punto i propri precedenti. Nel caso concreto, la domanda era funzionale non a esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 564, comma secondo, cod. civ., obbligo gravante sulla resistente che aveva chiesto la riduzione delle donazioni ricevute dal coerede.
Il motivo è quindi accolto. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte lo ritiene infondato: la realizzazione del manufatto da parte del donatario, prima dell’apertura della successione, risulta dalle risultanze della consulenza tecnica, senza necessità di ricorrere al criterio formale dell’art. 2697 cod. civ. Nel calcolare il valore del terreno donato, il giudice di merito ha dedotto correttamente il valore del fabbricato, in applicazione dell’art. 748 cod. civ., evitando che i coeredi non donatari ricevano un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ. e alla regolazione delle spese, è parimenti infondato. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva esplicitamente rinviato la liquidazione delle spese al definitivo, senza adottare un provvedimento di separazione. Prevale il criterio formale della qualificazione adottata dal giudice su quello contenutistico, e la parte aveva potuto fare affidamento sul carattere non definitivo della decisione. In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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