Disapplicazione del test di operatività e diritto alla detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 4151 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui presume non operativa la società che non supera il test di operatività e ne fa derivare la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA, contrasta con l’art. 9, par. 1, e l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE ed è pertanto disapplicabile. La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata in ragione di una soglia di ricavi fissata dalla legge nazionale, corrispondente ai proventi ragionevolmente attendibili dalle attività patrimoniali di cui il soggetto dispone: rileva esclusivamente l’effettivo esercizio di un’attività economica, anche in fase preparatoria e a prescindere dai risultati. Il diritto alla detrazione può essere negato solo in presenza di frode o di abuso del diritto, non in forza di una presunzione legata al mero volume delle operazioni attive.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2008, contestando la qualità di società di comodo. Per quanto rileva nel giudizio di legittimità, l’Ufficio ha disconosciuto il credito IVA esposto in dichiarazione e utilizzato nell’esercizio successivo, sul presupposto del mancato superamento, per tre periodi di imposta, del test di operatività di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
La contribuente ha impugnato l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha respinto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La Corte ha sospeso il giudizio con ordinanza per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea questioni pregiudiziali sulla compatibilità unionale della norma nazionale.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico è la compatibilità dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994 con il diritto unionale. La disposizione subordina il riconoscimento della qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione al superamento di una soglia di operazioni attive, con una presunzione legale di non operatività in caso di mancato raggiungimento.
La Corte richiama la sentenza della CGUE del 7 marzo 2024, resa nella causa C-341/22, che ha affermato come l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE non possa condurre a negare la qualità di soggetto passivo a chi, in un dato periodo, effettui operazioni di valore inferiore alla soglia nazionale. Per determinare tale qualità rileva solo l’effettivo esercizio di un’attività economica volta a ricavare introiti stabili dallo sfruttamento di beni materiali o immateriali.
La Corte di Giustizia ha aggiunto che nessuna disposizione della direttiva subordina la detrazione al raggiungimento di un determinato importo di operazioni a valle: il diritto è garantito indipendentemente dai risultati economici, salvo che ricorra una frode o un abuso del diritto. La presunzione fondata sulla sola soglia di ricavi eccede quanto necessario per prevenire evasioni e abusi.
Da qui la conseguenza: se l’art. 30 va disapplicato, la privazione della detrazione non può derivare dall’entità delle operazioni realizzate. Il diritto va riconosciuto quando la società abbia effettivamente esercitato un’attività economica, abbia impiegato i beni e servizi acquistati per operazioni soggette a imposta e le operazioni non si inseriscano in una frode o in una costruzione artificiosa. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, per attività preparatorie finalizzate all’avvio dell’attività tipica.
Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito per i necessari accertamenti di fatto sulla realtà concreta dell’attività economica.
Nota della Redazione
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