Ispezione di documenti del teste utilizzabili dopo le preclusioni istruttorie (Cass. civ. Sez. II n. 4196 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È consentito al giudice ordinare al testimone, ai sensi dell’art. 118 cod. proc. civ., di consentire l’ispezione dei documenti utilizzati per aiuto alla memoria. In tal caso i documenti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono utilizzabili ai fini del decidere anche se l’acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dall’acquisizione d’ufficio. L’ordine di ispezione è disponibile d’ufficio e non è soggetto alle decadenze processuali. La mancata articolazione della prova contraria preclude la censura sul versamento. I profili di valutazione delle prove, se congruamente motivati, restano riservati al giudice del merito e non sono censurabili in sede di legittimità. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis cod. proc. civ., il Presidente che ha redatto la proposta di definizione può far parte del collegio e non versa in situazione di incompatibilità.

Il Fatto

La controversia riguarda un’area di circa 520 mq nella disponibilità materiale di un soggetto e oggetto di un lungo contenzioso con una società. L’area era originariamente parte di una più ampia consistenza locata dalla società a un affittuario principale, che dal 1982 aveva subaffittato porzioni dell’area fino alla cessazione del contratto principale nel 1984. Il conduttore, che aveva edificato costruzioni sul terreno, sosteneva di aver posseduto l’area uti dominus fin dal 1978.

La società domandava l’accertamento dell’occupazione sine titulo, il rilascio dell’immobile e il pagamento di un’indennità; la controparte proponeva domanda riconvenzionale di usucapione. Dopo l’accoglimento dell’appello incidentale in grado di rinvio e il successivo annullamento della Cassazione, la Corte d’appello, in sede di rinvio, rigettava la domanda di usucapione, qualificava il conduttore come detentore qualificato e accoglieva l’appello della società. Gli eredi del conduttore ricorrono per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’ammissione e l’utilizzazione di documenti tardivamente prodotti nel giudizio di primo grado, esibiti da un testimone oltre i termini perentori dell’art. 184 cod. proc. civ., con violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Il motivo è rigettato.

La Corte ricorda che l’art. 118 cod. proc. civ. consente al giudice di ordinare al testimone di permettere l’ispezione dei documenti usati per aiuto alla memoria. Tali documenti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono utilizzabili ai fini della decisione anche se l’acquisizione avviene dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, con salvezza del diritto delle parti alla prova contraria.

Nel caso di specie l’acquisizione è stata disposta come ordine di ispezione eseguibile d’ufficio, non soggetto a preclusioni, e la controparte non ha esercitato la facoltà di articolare la prova contraria. La Corte d’appello ha quindi correttamente applicato il principio già sancito nel precedente giudizio di legittimità.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 116, 359, 356 e 257 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., contestando la ritenuta prova del rapporto di sublocazione e l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Il motivo è dichiarato inammissibile: esso investe la valutazione delle prove, riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nel caso in esame.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento della somma ulteriore a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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