Recesso nel contratto quadro, forma libera e onere della prova nell’intermediazione finanziaria (Cass. civ. Sez. I n. 4282 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola che contempla il diritto di recesso e la sospensione dell’efficacia del contratto stipulato fuori sede, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, non richiede particolari modalità redazionali o grafiche di evidenziazione, né una sottoscrizione rafforzata, essendo sufficiente l’inserimento nel contratto di una clausola chiara e comprensibile. L’art. 1341, secondo comma, cod. civ. non si applica alla clausola di recesso bilaterale o posta a favore della parte che non ha predisposto il testo, difettando il significativo squilibrio del sinallagma. Nell’azione risarcitoria del cliente, l’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998 introduce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale in caso di inadempimento degli obblighi informativi, con inversione dell’onere probatorio a carico dell’intermediario.

Il Fatto

Con sentenza del 16.12.2010 il Tribunale di Roma dichiarava la nullità di un contratto di gestione patrimoniale individuale, stipulato nel giugno 2000 fuori sede, per violazione dell’art. 30 TUB, ravvisando l’inidoneità della clausola sul diritto di recesso a garantire un’informazione chiara ed evidente al cliente; condannava la banca alla restituzione della somma investita.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 4.02.2020, accoglieva il gravame dell’istituto di credito e rigettava le domande degli investitori. Gli eredi degli originari attori, nel frattempo deceduti, propongono ricorso per cassazione con otto motivi; la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. L’art. 30, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998 impone soltanto l’indicazione, nei moduli consegnati all’investitore, della facoltà di recedere entro sette giorni, senza prescrivere alcun obbligo di evidenziazione grafica. La Corte distingue dalla diversa disciplina dell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 1992, che per i contratti fuori dei locali commerciali esige caratteri tipografici equivalenti e indicazione separata: tali oneri formali, di carattere eccezionale, non si applicano in via analogica ai servizi di investimento.

Quanto all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., la Corte ribadisce che le clausole di recesso richiedono l’approvazione specifica solo se attribuiscono la facoltà esclusivamente al predisponente. Ove la clausola sia bilaterale, o riconosca il diritto alla parte diversa dal predisponente, non è configurabile alcun carattere vessatorio, difettando il significativo squilibrio del sinallagma.

I motivi quarto, quinto e sesto, concernenti l’accertamento della responsabilità dell’intermediario, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La sentenza impugnata, pur escludendo l’operatività dell’art. 1711 cod. civ., aveva dato atto dell’inadempimento per l’adozione di scelte non allineate al contratto, escludendone però la portata eziologica.

Il settimo motivo è parzialmente fondato. La modifica della strategia di investimento non integra la fattispecie dell’art. 1711 cod. civ., occorrendo che il mandatario persegua uno scopo diverso e incompatibile con quello del mandante. Non è però condivisibile l’esclusione del nesso causale: l’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998 introduce una presunzione legale che dispensa l’investitore dalla prova, ponendo a carico dell’intermediario la dimostrazione dell’impossibilità di evitare il danno.

È infine fondato l’ottavo motivo: l’art. 28, comma 4, reg. Consob n. 11522/1998 impone di informare prontamente l’investitore delle perdite superiori al 30%. Il successivo ridimensionamento delle perdite non incide sul perfezionamento dell’inadempimento già consumato, rilevando solo sul piano risarcitorio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *