Cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.: l’iscrizione nel registro delle imprese è estranea alla fattispecie traslativa (Cass. civ. Sez. 1 n. 15194 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., l’adempimento dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese è estraneo alla fattispecie traslativa del credito, servendo soltanto ad escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente. Ne consegue che il credito, fin dal momento del perfezionamento della cessione, è nella titolarità del cessionario, il quale è legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. La valutazione in ordine all’avvenuta cessione e alla sua riconducibilità al rapporto controverso è questione di fatto che compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società, poi fallita, proponeva querela di falso avverso una scrittura privata, dalla quale risultava la cessione di un proprio credito a favore di una banca. La società contestava l’autenticità della firma e la carenza di poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Il Tribunale di Roma dichiarava la falsità del documento. La banca proponeva appello e la Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la querela di falso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società contro cui il credito era stato ceduto, resistito dalla cessionaria del credito, subentrata nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ripercorre i quattro motivi di ricorso, soffermandosi sui profili ritenuti dirimenti. Sul primo motivo, concernente la violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c. e 101 disp. att. c.p.c., il ricorrente mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’autenticità della sottoscrizione. La Suprema Corte chiarisce che l’esame e la valutazione dei documenti e delle risultanze probatorie, ivi compresa la scelta tra le stesse di quelle ritenute più idonee, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sottratti al sindacato di legittimità. In particolare, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica non consente di superare la valutazione del giudice di merito, che deve solo essere adeguatamente motivata.
Con riferimento al secondo motivo, incentrato su una presunta contraddittorietà della motivazione, la Corte rileva che il fulcro argomentativo della decisione impugnata risiede nell’assenza di difformità tra la sottoscrizione contestata e lo specimen di firma, dato fattuale non sindacabile. A ciò si aggiunge che la circostanza dell’allontanamento dall’Italia del sottoscrittore, evidenziata dal ricorrente, era stata ritenuta dalla Corte di merito priva di valenza probatoria, rendendo non decisiva la censura.
Il terzo motivo riguarda il perfezionamento della cessione in favore della società controricorrente. La ricorrente lamentava la mancata dimostrazione dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 58 t.u.b.. Sul punto, la Corte afferma il seguente principio: l’adempimento dell’iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa del credito, poiché serve esclusivamente ad escludere l’efficacia liberatoria del pagamento a terzi. Il credito, fin dal momento del perfezionamento della cessione, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione anche se gli adempimenti non sono ancora stati eseguiti. Tale conclusione è confortata dalla lettera dell’art. 58, comma 2, t.u.b., che tiene distinti l’«avvenuta cessione» dalla «notizia» che ne dà la banca cessionaria.
Quanto al quarto motivo, concernente la legitimazione passiva della cessionaria, la Corte richiama il principio per cui la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica. La società cessionaria, avendo acquistato nel corso del giudizio il credito oggetto di contestazione, aveva interesse ad avvalersi dello scritto, risultando pertanto legittimata passiva, ancorché la sua dante causa non fosse stata estromessa dal giudizio.
Il collegio reputa infine preclusa ogni revisione del giudizio fattuale in ordine alla successione della cessionaria nel rapporto controverso, trattandosi di questione di merito, e respinge il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
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Nota della Redazione
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