Iscrizione negli elenchi agricoli e onere della prova dopo il disconoscimento INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4295 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto. In tal caso il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere della prova dell’esistenza, della durata e della natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni consequenziale diritto previdenziale. L’iscrizione negli elenchi non giustifica alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale, istituzionalmente preposto al controllo della veridicità dei dati dichiarati dal datore di lavoro. Fintanto che l’iscrizione sussiste, essa esime l’assicurato dalla prova dei presupposti di fatto; ma la contestazione dell’ente, pur in presenza dell’iscrizione, è sufficiente a escludere che il giudice risolva la controversia sul semplice riscontro dell’iscrizione, dovendo egli valutare liberamente tutti gli elementi probatori acquisiti.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate lavorative svolte negli anni 2006-2008 alle dipendenze di una cooperativa. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la pronuncia.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla corretta ripartizione dell’onere probatorio in presenza di iscrizione negli elenchi e di disconoscimento del rapporto da parte dell’ente previdenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, con cui la ricorrente contestava l’erronea ripartizione dell’onere della prova. I giudici territoriali avevano posto a carico della lavoratrice l’onere di dimostrare la sussistenza del rapporto, ritenendo l’istruttoria documentale e testimoniale insufficiente a tal fine ed emergendo piuttosto che i soci della cooperativa coltivavano ciascuno il proprio terreno quali coltivatori diretti.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’agevolazione probatoria dell’iscrizione viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto che ne costituisce il presupposto. In tal caso il lavoratore deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. La Corte richiama, tra le pronunce più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000.
La Corte ribadisce che l’agevolazione probatoria dell’iscrizione non può mai giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale. Essa consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l’assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento delle prestazioni, a meno che l’ente non contesti l’attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto idonei a far sorgere dubbi sull’effettività del rapporto o sulla sua natura subordinata (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione; e già Cass. n. 7995 del 2000).
Tale contestazione, pur in presenza dell’iscrizione, è sufficiente a escludere che il giudice possa decidere sulla base del semplice riscontro dell’iscrizione ancora in essere, dovendo invece valutare liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti. Ne deriva la correttezza dell’attribuzione dell’onere probatorio alla ricorrente e l’infondatezza del terzo motivo.
Il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo sono invece inammissibili: essi, al di là dei riferimenti a violazioni di legge sostanziale e processuale, mirano a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali, non consentito in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attribuzione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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