Notifica del ricorso per cassazione e interesse ad agire: nullità e inammissibilità per sopravvenuta estinzione del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7635 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che impugna una sentenza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio di riassunzione deve allegare un concreto interesse sostanziale leso dalla dedotta violazione delle regole processuali, non essendo tutelato ex se il diritto al rispetto di tali regole. La notifica del ricorso per cassazione, non andata a buon fine per ragioni non imputabili alla parte richiedente, conserva i suoi effetti se la parte si è attivata con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., come desumibile dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14594/2016. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la controversia è venuta meno per sopravvenuta caducazione del credito, a seguito di definizione agevolata e sgravio integrale della cartella esattoriale opposta.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale portante contributi per indennità di maternità. Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in appello, aveva accolto l’opposizione, affermando la non debenza della contribuzione. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di riassunzione introdotto dall’INPS, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado da parte della Suprema Corte.
Il giudice del rinvio aveva ritenuto nulla la notifica del ricorso in riassunzione, in quanto nella relata della notifica effettuata via PEC non era stato indicato il pubblico elenco da cui era stato estratto l’indirizzo del destinatario, precludendo ogni certezza sulla riferibilità del domicilio digitale alle parti. L’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di plurime norme processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla società controricorrente. L’INPS, onerato di provare l’osservanza del termine per impugnare, aveva dimostrato che la notifica del ricorso era stata affidata all’Ufficio Notifiche e non era andata a buon fine per ragioni a sé non imputabili. Essendo stato notiziato della mancata consegna il 9 settembre 2022, l’Istituto aveva provveduto alla rinotifica in via telematica il 27 settembre 2022, attivandosi con immediatezza entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14594/2016.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la società, nel controricorso, aveva dedotto di aver aderito, per la cartella opposta, alla definizione agevolata ex legge n. 172/2017, con conseguente sgravio integrale della cartella e cessazione della materia del contendere. L’INPS, in memoria, si era limitato ad affermare che il ricorso verteva su questioni di carattere meramente processuale e che non vi era carenza di interesse.
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto la cartella per cui era causa era stata sgravata e l’INPS non aveva esplicitato quale interesse sostanziale residuasse al presente giudizio. La Corte ha ribadito il principio per cui non è tutelato ex se il diritto al rispetto delle regole del processo, ma la tutela si appresta solo se, in dipendenza della loro violazione, la parte ha subìto un concreto pregiudizio alla propria sfera giuridica. La parte è, quindi, tenuta ad allegare l’interesse sostanziale leso, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione della soluzione della fattispecie per ragioni sopravvenute al precedente arresto di legittimità. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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