Esenzione dalle spese di lite: la dichiarazione della parte è idonea anche se allegata e non in calce all’atto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4423 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice di merito è tenuto a valutare compiutamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, non potendo limitarsi all’esame della sola dichiarazione sottoscritta dal difensore in calce all’atto, ma dovendo considerare anche quella sottoscritta personalmente dalla parte e allegata all’atto stesso. La dichiarazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, né ha rilievo preclusivo la circostanza che sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto la sua efficacia si intende riferita all’intero giudizio. La condanna alle spese comunque emessa in presenza di una dichiarazione di esenzione è pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale e deve essere cassata.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Salerno aveva respinto l’impugnazione proposta dalla lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli e di riconoscimento della disoccupazione agricola per l’anno 2015. Nel confermare la decisione di prime cure, la Corte territoriale aveva altresì condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, ritenendo inidonea la dichiarazione di esenzione apposta in calce all’atto di appello in quanto sottoscritta unicamente dal difensore.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito non aveva considerato la dichiarazione di esenzione sottoscritta personalmente dalla parte e depositata telematicamente tra gli allegati del medesimo atto di appello. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto, secondo cui la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere tramite revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di una mera svista materiale del giudice. I giudici di legittimità hanno rilevato che i precedenti giurisprudenziali citati dall’INPS riguardavano ipotesi in cui la dichiarazione era stata completamente trascurata, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata aveva valutato la dichiarazione ma l’aveva considerata inidonea. La fattispecie, pertanto, integra un errore di sussunzione denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata altresì respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sull’inapplicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. all’azione di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte ha chiarito che la domanda proposta non mirava solo alla reiscrizione ma includeva anche il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione agricola per l’anno 2015, sicché l’esenzione era applicabile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato. La Corte d’Appello aveva valutato la dichiarazione di esenzione solo parzialmente, limitandosi a quella sottoscritta dal difensore in calce al ricorso e omettendo di considerare la dichiarazione sottoscritta dalla parte e allegata al medesimo atto. Tale dichiarazione doveva invece essere valutata in modo completo, tenendo conto anche degli allegati.
Richiamando il precedente di Cass. n. 965 del 2025, la Suprema Corte ha ribadito che la dichiarazione sostitutiva non deve seguire uno schema rigido e predeterminato, e che la sua efficacia si estende all’intero giudizio. Ne consegue che la condanna alle spese pronunciata senza considerare la dichiarazione della parte è nulla per carenza di potere giurisdizionale, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese e condanna dell’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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