Inammissibile il ricorso del Ministero sui metri quadri detenuto (Cass. civ. Sez. III n. 4359 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito e’ inammissibile quando, a sostegno della doglianza, la parte si limiti a richiamare un allegato documentale senza trascriverne i passaggi essenziali, senza localizzarlo nel fascicolo di parte e senza indicare la fase del procedimento in cui sarebbe stato ritualmente acquisito, cosi’ non assolvendo all’onere di specificita’ imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il controllo di legittimita’ sulla congruita’ della motivazione resta peraltro possibile quando il giudice di merito abbia adeguato il calcolo dello spazio individuale effettivo a disposizione del detenuto ai principi delle Sezioni Unite n. 6551 del 2021, detraendo dal computo gli arredi tendenzialmente fissi al suolo e i servizi igienici.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto presso un istituto penitenziario romano nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 7 dicembre 2020, ha chiesto ai sensi dell’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell’art. 3 della CEDU, lamentando di essere stato ristretto in stanze di superficie inferiore a tre metri quadrati.
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 14 luglio 2022, ha accertato la ristrettezza dello spazio e ha riconosciuto in favore del detenuto la somma di euro 3.352,00 a carico del Ministero, oltre alle spese di lite. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, resistito dal controricorrente con conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduceva la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 3 CEDU e 35-ter della legge n. 354 del 1975, sostenendo che il decreto impugnato avrebbe fondato l’accoglimento su una parziale valutazione del materiale probatorio, dal quale sarebbe invece emersa l’assegnazione al detenuto di uno spazio individuale mai inferiore a tre metri quadrati.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente pone a fondamento della censura la circostanza che nel provvedimento impugnato sarebbe stato erroneamente conteggiato lo spazio netto disponibile, ritenuto inferiore a tre metri quadrati mentre la relazione amministrativa documenterebbe uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.
Nel dedurre tale circostanza, pero’, il ricorrente si limita a indicare l’allegato, senza trascrivere i passaggi essenziali della relazione e senza localizzare il documento all’interno del fascicolo di parte, ne’ individuare la fase del procedimento in cui esso sarebbe stato ritualmente acquisito. Il passaggio trascritto riguarda circostanze non rilevanti, relative alla misura della superficie occupata dagli arredi fissi, e non consente di supportare le censure.
Per il resto, la Corte rileva che la decisione impugnata e’ congruamente motivata: il giudice di merito ha adeguato il calcolo dello spazio individuale effettivo ai principi delle Sezioni Unite n. 6551 del 2021, detraendo dal computo gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui i letti a castello, e i servizi igienici.
Il ricorso e’ dunque inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Pur sussistendo le condizioni dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, la Corte non lo dispone in considerazione della natura di parte pubblica del Ministero ricorrente.
Nota della Redazione
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