Riproposizione in appello della domanda non esaminata: onere di espressa devoluzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 3212 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni non esaminate, neppure indirettamente, dal giudice di primo grado possono essere riproposte in appello in qualsiasi forma, purché idonea ad evidenziare in modo inequivoco la chiara e precisa volontà di sottoporle alla decisione del giudice del gravame. L’onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. non può ritenersi assolto dalla mera impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di interesse ad agire, allorché l’atto di appello non devolva anche la domanda di merito conseguente alla riforma in rito. La parte soccombente che contesta una statuizione di rito deve comunque riproporre espressamente la domanda di merito, affinché il giudice d’appello possa pronunciarsi su di essa all’esito dell’eventuale accoglimento del motivo.
Il Fatto
La società e l’altro socio, nella rispettiva qualità di soci, avevano convenuto in giudizio gli amministratori della società stessa per sentirne accertare la responsabilità solidale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, avessero abbandonato la domanda risarcitoria, con conseguente difetto di interesse alla sola pronuncia di accertamento. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, dichiarando inammissibile il primo motivo di appello per mancata riproposizione, in quella sede, sia della domanda di condanna sia di quella di accertamento della responsabilità degli amministratori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce la portata dell’art. 346 cod. proc. civ., osservando come la disposizione consenta di riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado, a condizione che la riproposizione sia espressa e inequivoca. Il legislatore, con l’avverbio “espressamente”, esige una manifestazione di volontà chiara e specifica, che non può desumersi da atti o comportamenti meramente impliciti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che gli atti di appello non contenevano alcuna riproposizione della domanda di condanna né di quella di accertamento della responsabilità. L’unica domanda effettivamente devoluta era quella avente ad oggetto la declaratoria di esistenza dell’interesse ad agire, ovvero la mera riforma del capo che aveva dichiarato l’abbandono della domanda risarcitoria.
La S.C. osserva che una siffatta impugnazione non è idonea a consentire al giudice d’appello di pronunciarsi sul merito della vicenda. L’eventuale accoglimento della doglianza in punto di interesse ad agire non avrebbe alcuna utilità pratica, poiché la parte soccombente, contestando una statuizione di rito, ha comunque l’onere di devolvere al giudice del gravame anche la domanda di merito, così da consentire la decisione sulla stessa all’esito della riforma della pronuncia impugnata.
La mancata riproposizione importa la formazione del giudicato interno sulla domanda non coltivata, con conseguente inammissibilità della relativa censura. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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