Intimazione di pagamento limitata al terzo in pendenza di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 4360 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, l’intimazione di pagamento che abbia ad oggetto l’intero importo accertato, anziché il solo terzo, è viziata in proprio per violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973. L’intimazione non costituisce senz’altro atto esecutivo, sicché la sua notifica non è impedita dall’ordinanza di sospensione emessa dal giudice tributario. Ciò nonostante, il destinatario può impugnarla per far valere il vizio della pretesa, ed è sufficiente la pendenza del giudizio sull’accertamento, circostanza pacifica, perché l’atto di riscossione debba essere limitato alla quota di legge.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento di oltre tre milioni di euro, corrispondente all’intera somma oggetto di un precedente avviso di accertamento, a sua volta oggetto di contenzioso pendente davanti alla CTP di Sassari, che ne aveva disposto la sospensione in via cautelare.
La CTP ha respinto il ricorso e la CTR della Campania ha respinto il gravame. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia ha resistito con controricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/92, 29 d.l. n. 78/2010 e 15 d.P.R. n. 602/73, per avere il giudice d’appello ritenuto vanamente proposto il ricorso avverso un atto ritenuto sprovvisto di esecutività.
La Corte ritiene il motivo fondato. Fin dall’introduzione del giudizio il contribuente aveva impugnato l’intimazione anche perché riferita all’intera somma anziché al suo terzo. Analoga censura era stata riproposta in appello.
Il nodo preliminare attiene alla impugnabilità dell’atto, che l’Amministrazione escludeva per non avere intrapreso l’esecuzione. La Corte supera l’obiezione: l’intimazione non è senz’altro atto esecutivo e quindi la sua notifica non è impedita dall’ordinanza di sospensione del giudice tributario.
Tuttavia, l’atto di riscossione è viziato in proprio quando intima il pagamento dell’intero importo in violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973. In pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento — circostanza pacifica nel caso di specie — l’intimazione può avere ad oggetto solo il terzo della somma.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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