Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 4369 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione e di illustrare l’iter logico seguito, così da non consentire di verificare su quali prove si sia fondato il convincimento. La sanzione di nullità colpisce, oltre alle sentenze prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, anche quelle sorrette da una motivazione solo apparente, che dietro la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione. Nel processo tributario l’obbligo di motivazione è imposto dall’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, oltre che dall’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dall’art. 111, comma sesto, Cost. È quindi nulla la sentenza d’appello che enunci in astratto i requisiti di deducibilità del costo, richiamando le sole previsioni normative, senza alcun riferimento ai profili concreti contestati dall’Ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un dottore commercialista un avviso di accertamento con ripresa a tassazione di maggior reddito ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2009. La pretesa nasceva dal mancato riconoscimento di costi per prestazioni professionali e di spese per viaggi e trasferte: i primi riferiti a un contratto di servizi amministrativi e contabili con una società dello stesso contribuente, con attività descritta in termini generici e corrispettivo incongruo; le seconde non sufficientemente documentate.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accoglieva parzialmente le ragioni ritenendo deducibili i costi per prestazioni di servizi. L’appello dell’Ufficio era respinto dalla C.T.R. del Lazio, che affermava la sussistenza dei requisiti di idoneità, certezza e congruità dei costi e giudicava inammissibili come «questioni nuove» le restanti doglianze. L’amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’intimato non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per assoluto difetto, o comunque apparenza, di motivazione, in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992: i giudici d’appello non avrebbero svolto alcuna disamina sull’idoneità del costo documentato in fattura, limitandosi ad affermarne in modo apodittico i requisiti di certezza, inerenza e congruità.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il difetto di motivazione ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto, di specificare le ragioni e l’iter logico seguito, di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento, senza che l’interprete debba integrare la decisione con congetture (Cass. n. 30178/2023; Cass. n. 5335/2018; Cass. n. 2876/2017). La nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione o con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U. n. 8053/2014) e quelle che, dietro la parvenza di giustificazione, non permettono di comprendere le basi della decisione e l’iter seguito (Cass. n. 4448/2014; Cass. Sez. U. n. 22232/2016).

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva posto a base dell’avviso profili compiutamente evidenziati e riproposti nei motivi di appello: la genericità delle prestazioni descritte in fattura e nel contratto e la sproporzione del costo rispetto all’entità complessiva dei compensi e dei costi dichiarati. Su tali profili, che costituivano il punto nodale della controversia, la sentenza impugnata non ha svolto alcuna considerazione, limitandosi a richiamare le previsioni normative in astratto e a concludere per l’apodittica sussistenza dei requisiti.

La Corte esclude che la sentenza contenga indicazioni autosufficienti rispetto ai fatti di causa o realizzi un rinvio per relationem idoneo ad assolvere l’obbligo di motivazione (Cass. n. 22022/2017). Manca ogni argomento che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per confermare la decisione di primo grado: l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende la motivazione meramente apparente.

Il ricorso è quindi accolto in relazione al primo, dirimente motivo, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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