Transito esterno: registrazione del DAT non conclude né appura il regime (Cass. civ. Sez. V n. 4400 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime di transito esterno, disciplinato dagli artt. 226, par. 1, e 233, par. 2, del Reg. (UE) n. 952/2013, la registrazione della dichiarazione di transito da parte dell’ufficio doganale di destinazione non integra, di per sé, né la conclusione del regime, né il suo appuramento ex art. 215, par. 2, CDU. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti solo quando le merci e le informazioni richieste sono effettivamente a disposizione dell’ufficio di destinazione secondo la normativa doganale, che impone l’espletamento dei controlli ex art. 308 Reg. (UE) n. 2015/2447 e la comunicazione del relativo esito all’ufficio di partenza. L’appuramento resta attività riservata all’ufficio di partenza, che vi provvede sulla base della comunicazione dell’esito dei controlli, delle procedure di ricerca ex art. 310 Reg. (UE) n. 2015/2447 o della prova alternativa ex art. 312 Reg. (UE) n. 2015/2447. Il ritardo dell’ufficio di destinazione non determina ipso iure l’appuramento, ma legittima l’ufficio di partenza ad attivarsi.

Il Fatto

Il contribuente, una società titolare di un regime di transito esterno, ha ricevuto quattro avvisi di pagamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recuperato accise e IVA per un totale di oltre un milione di euro. Le merci, provenienti dagli Emirati Arabi e spedite da un ufficio doganale tedesco, erano destinate al porto di Salerno e da lì al Marocco.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che ha rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha invece accolto l’appello, ritenendo concluso e appurato il regime di transito per effetto della sola registrazione del DAT nel sistema informatico. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie muovendo dall’art. 226 CDU, che definisce il transito esterno come la circolazione di merci non unionali attraverso il territorio doganale senza pagamento di oneri. Il nodo interpretativo è individuare il momento in cui il regime si conclude e quello in cui viene appurato, distinguendo nettamente le due fasi.

Richiamati gli artt. 306, 307, 308, 309 e 310 Reg. (UE) n. 2015/2447, la Corte osserva che la comunicazione dell’arrivo delle merci all’ufficio di partenza è cosa affatto distinta dalla notificazione dei risultati dei controlli, da eseguire entro il terzo giorno successivo alla presentazione. Solo quest’ultima, unitamente alla disponibilità dei dati, consente all’ufficio di partenza di disporre delle informazioni necessarie per l’appuramento.

La Corte censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la registrazione del documento di trasporto attestasse l’arrivo in dogana e la messa a disposizione delle merci, trascurando che l’art. 233, par. 2, CDU esige la conformità alla normativa doganale, che comprende i controlli ex art. 308 e la comunicazione dell’esito all’ufficio di partenza. Analogamente errata è la qualificazione della distinzione tra conclusione e appuramento come “meramente di fatto”: la CGT ha sovrapposto la presentazione delle merci ex art. 306 con l’appuramento, che invece compete all’ufficio di partenza.

Determinante è il passaggio sull’onere probatorio. L’eventuale ritardo dell’ufficio di destinazione non determina ipso iure il completamento dell’appuramento, ma autorizza l’ufficio di partenza ad attivarsi ai sensi dell’art. 310 Reg. 2015/2447, restando consentito anche al titolare del regime produrre i documenti di prova alternativa ex art. 312. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto fondato e viene accolto nei termini di motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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