Vizi dei quorum assembleari condominiali: annullabilità e non nullità della delibera (Cass. civ. Sez. II n. 10361 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio degli edifici, la delibera assembleare assunta in violazione delle prescrizioni relative ai quorum costitutivi o deliberativi è affetta da annullabilità e non da nullità, con la conseguenza che il relativo vizio deve essere fatto valere nel termine di decadenza previsto per l’impugnazione. La domanda di declaratoria di invalidità proposta per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di annullare la delibera per una ragione diversa, attinente alla medesima questione. Ne deriva che il motivo di invalidità non ritualmente dedotto in primo grado non può essere introdotto per la prima volta in appello, integrando un’inammissibile domanda nuova. Le annotazioni dell’ufficiale postale attestanti il rifiuto del plico sono assistite da fede privilegiata, contestabili solo con la querela di falso.
Il Fatto
Un condomino impugnava davanti al Tribunale la delibera assembleare con cui erano stati approvati i consuntivi di spesa e i relativi piani di riparto per i lavori straordinari di manutenzione di un bene comune, sostenendone la contrarietà alla legge anche per la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione, ritenendo la comunicazione del nuovo indirizzo non regolarmente ricevuta e la convocazione comunque pervenuta nella sfera del destinatario, che l’aveva rifiutata. Il condomino ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la doglianza sulla carenza del quorum costitutivo e deliberativo. La Corte di legittimità osserva che il giudice di appello non ha omesso di pronunciare, ma ha qualificato la domanda come inammissibile e infondata.
Il passaggio centrale è la qualificazione del vizio. Richiamando Cass. S.U. n. 4806/2005 e Cass. S.U. n. 9839/2021, la Corte ribadisce che le delibere affette da vizi relativi alla costituzione dell’assemblea o adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta sono annullabili e non nulle. Una delibera assunta in difetto dei quorum è pertanto solo annullabile.
Da qui la conseguenza processuale: i vizi attinenti al numero di deleghe o all’assenza di valida sottoscrizione andavano denunciati nel termine di decadenza. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 8015/2017, secondo cui la violazione della clausola regolamentare che limita le deleghe dà luogo a annullabilità. Poiché tali contestazioni erano state dedotte solo in secondo grado, correttamente ne è stata dichiarata l’inammissibilità per novità, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 16675/2018; Cass. n. 7258/2024).
Il secondo motivo, sul mancato esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile per il divieto di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., essendo la sentenza di appello fondata sulle medesime ragioni di fatto. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti: non la integra la diversa valutazione delle prove, consentita dall’art. 116 c.p.c.
Il terzo motivo, sulla prova legale della convocazione, è infondato. Nessun obbligo di forma è previsto per l’avviso, valendo il principio della libertà delle forme. Le annotazioni dell’ufficiale postale che attestano il rifiuto del plico sono munite di fidefacienza e contestabili solo con la querela di falso. Il quarto motivo, sulla asserita carenza di potestas iudicandi, è rigettato: l’accertamento sulla natura condominiale del bene era oggetto necessario del giudizio.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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