Esclusa l’esenzione IRAP alle imprese siciliane a prevalente attività di esportazione (Cass. civ. Sez. V n. 4778 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRAP prevista dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003 costituisce aiuto di Stato la cui applicazione è espressamente subordinata al rispetto della normativa comunitaria in materia. Il regolamento CE n. 1998/2006, applicabile ratione temporis, esclude dal regime de minimis gli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso Stati terzi o Stati membri. L’agevolazione non spetta, pertanto, all’impresa la cui attività sia prevalentemente di esportazione, perché il beneficio falserebbe la libera concorrenza nel mercato interno. Il divieto degli aiuti all’esportazione non contrasta con l’art. 35 TFUE, poiché non impone restrizioni quantitative all’esportazione né misure di effetto equivalente. Il primato del diritto dell’Unione impedisce l’applicazione della norma regionale incompatibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società siciliana un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in acquisto e recuperava l’IRAP, in quanto la società aveva invocato nel quadro IRAP il codice di esenzione corrispondente all’agevolazione di cui all’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003. Secondo la Commissione Europea quel regime costituiva aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
La C.t.p. di Messina accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo legittima l’esenzione, almeno de minimis. La C.t.r. della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio: confermava l’annullamento relativo alle fatture inesistenti, ma riconosceva dovuto il recupero IRAP, per la natura prevalentemente esportatrice dell’attività. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame della norma regionale. L’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003 subordina espressamente l’applicazione dell’esenzione IRAP al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla definizione positiva del procedimento di controllo europeo. Il richiamo normativo è decisivo: la disposizione non può operare in contrasto con il diritto dell’Unione europea, in forza del principio del primato.
Il Collegio richiama quindi l’art. 107 TFUE, che dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Non è necessario un effetto reale sugli scambi: è sufficiente che l’aiuto possa incidere su di essi, a tutela del gioco della libera concorrenza.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 1, lett. d), del regolamento CE n. 1998/2006, applicabile ratione temporis. La norma esclude dal campo applicativo del regolamento, e dunque dal beneficio de minimis, gli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Gli aiuti all’esportazione, anche di importo modesto, rientrano tra quelli idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri, direttamente o indirettamente, attribuendo un vantaggio concorrenziale.
Nel caso concreto non è contestato che la società abbia realizzato cessioni con l’estero per importi rilevanti in tutti gli anni considerati, compreso quello di riferimento. La C.t.r. ha quindi correttamente giudicato non applicabile il regime agevolatorio, essendo pacifico che l’attività della contribuente è prevalentemente di esportazione e tale da falsare la libera concorrenza tra i Paesi della CEE.
La Corte esclude, infine, il contrasto con l’art. 35 TFUE, che vieta le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto equivalente. L’art. 1, paragrafo 1, lett. d), del regolamento n. 1998/2006 non stabilisce direttamente restrizioni quantitative e, nei limiti in cui riguarda le esportazioni verso Stati terzi, non ricade nell’ambito della norma del Trattato; né integra una misura di effetto equivalente, poiché si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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