Il fermo amministrativo non richiede relata di notifica ma la motivazione deve coprire ogni vizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21820 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al preavviso di fermo amministrativo, legittimato passivo necessario è l’agente della riscossione, con facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, la cui posizione non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La notificazione eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento non richiede la redazione di una relata di notifica, essendo l’attestazione dell’agente postale assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. La sanatoria di cui all’art. 156, terzo comma, c.p.c. opera anche per gli atti non processuali e, quindi, per il preavviso di fermo, con efficacia ex tunc in caso di tempestiva impugnazione. Tuttavia, il ricorso per cassazione è inammissibile ove non censuri tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento dell’annullamento dell’atto.
Il Fatto
La controversia riguardava un preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito di iscrizione a ruolo di un carico derivante da un avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno di imposta 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato l’atto, rilevando una pluralità di vizi: la nullità della notificazione per assenza di relata, il difetto di motivazione, la mancata allegazione dell’avviso di accertamento presupposto e la mancata indicazione del termine di durata del fermo. Avverso tale decisione, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate e la contribuente non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso secondo un ordine logico, affrontando preliminarmente la questione processuale relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. Sul punto, ha richiamato il principio per cui, nelle controversie aventi ad oggetto il fermo amministrativo, il legittimato passivo necessario è esclusivamente l’agente della riscossione. La chiamata in causa dell’ente creditore, pur prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per le liti che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ha natura di litis denuntiatio e non determina alcun obbligo di integrazione del contraddittorio in capo al giudice, né richiede autorizzazione alcuna.
Quanto al secondo motivo, relativo al vizio di notificazione, la Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza della censura. Ha chiarito che, quando la notifica del preavviso di fermo viene eseguita direttamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non occorre la redazione di una relata di notifica. L’attestazione dell’agente postale circa la consegna e l’identità del consegnatario è assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. Ha inoltre ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c. si applica anche agli atti non processuali e determina la sanatoria ex tunc della nullità della notificazione in caso di tempestiva impugnazione dell’atto.
Il riconoscimento della fondatezza del secondo motivo non ha però condotto all’accoglimento del ricorso, in ragione dell’esito del terzo motivo. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a inficiare autonomamente il preavviso di fermo: il difetto di motivazione circa le esigenze cautelari, la mancata allegazione dell’avviso di accertamento presupposto e la mancata indicazione del termine di durata del fermo. Il terzo motivo, pur censurando la mancata allegazione dell’atto prodromico, non ha dedicato alcuna specifica critica alle altre statuizioni, risultando pertanto inammissibile per genericità.
Alla luce di tale inammissibilità, il ricorso è stato complessivamente respinto, poiché la decisione di annullamento dell’atto rimaneva validamente supportata dalle autonome ragioni non censurate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
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Nota della Redazione
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