Termine procedimento disciplinare pubblico impiego e accertamenti ispettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4793 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, rileva esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire l’avvio del procedimento nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione. Tale momento va individuato all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Avellino, aveva accolto la domanda del lavoratore dipendente dell’INPS, annullando il licenziamento disciplinare intimatogli per asserite irregolarità nelle attività di reperimento e scansione dei verbali con addebito contributivo. Il giudice del reclamo aveva ravvisato la violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento, fissando il dies a quo alle date di conclusione degli accertamenti compiuti dai responsabili delle strutture locali dove il lavoratore aveva prestato servizio.

L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’erroneità del convincimento sulla natura meramente duplicativa dell’attività ispettiva centrale, e l’omessa detrazione dell’aliunde perceptum ai sensi dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione relativa alla corretta individuazione del momento di acquisizione della notizia di infrazione da parte dell’ufficio competente, quale presupposto di decorrenza del termine perentorio procedimentale. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui assume rilievo solo il momento in cui l’acquisizione riguardi una notizia di contenuto tale da consentire all’ufficio, correttamente investito, di dare avvio al procedimento disciplinare nelle sue fasi fondamentali.

Il principio è già espresso nella giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte, secondo cui tale momento va individuato all’esito di tutti quegli accertamenti che, in una valutazione di ragionevolezza compiuta ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione.

La Corte territoriale, osserva il Collegio, non ha dato conto di tale valutazione. La sentenza impugnata qualifica in termini apodittici l’attività ispettiva espletata a livello centrale come mera duplicazione degli accertamenti già compiuti a livello locale, senza verificare se detta attività avesse arricchito il quadro conoscitivo utile alla contestazione.

Il primo motivo è dunque accolto, restando assorbito il secondo, attinente alla detrazione dell’aliunde perceptum. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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