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Il trasferimento per assistere il disabile prevale se non vi è insostituibilità del lavoratore (TAR Puglia n. 878 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del trasferimento del lavoratore nella sede più vicina al domicilio del familiare con disabilità grave, previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, incontra quale unico limite l’impossibilità per l’Amministrazione di concederlo. L’inciso “ove possibile” deve essere interpretato costituzionalmente: il diniego è legittimo solo se non sussiste una posizione in organico nella sede richiesta e l’Amministrazione dimostri che il trasferimento arrecherebbe alle proprie esigenze organizzative un vulnus superiore rispetto alle esigenze di socializzazione del disabile, non potendo provvedere altrimenti. Le carenze di organico e le necessità di servizio non possono essere genericamente richiamate, ma devono risultare da elementi concreti, riferiti alla sede di servizio attuale e a quella richiesta, considerati anche il grado, la posizione di ruolo e la specialità, dovendo emergere l’insostituibilità del dipendente. L’esistenza di altri congiunti del disabile non è di per sé sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio.

Il Fatto

Una agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di una città, chiedeva il trasferimento alla Sottosezione di altra località per assistere il padre, riconosciuto portatore di disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ravvisando carenze organiche nella sede di destinazione, minore complessità delle esigenze operative dell’ufficio di provenienza e presenza di altri familiari del disabile.

A seguito del primo diniego, il TAR accoglieva l’istanza cautelare e disponeva il riesame. In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione reiterava però il diniego. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti con ricorso e motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel decidere con sentenza in forma semplificata, richiama la natura del beneficio dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, quale strumento di tutela indiretta del disabile, volto a rendere l’attività lavorativa del familiare compatibile con le esigenze di costante assistenza. La disposizione va letta alla luce dei principi di solidarietà sociale e di tutela della salute psico-fisica, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU del 2006, richiamando i precedenti della Corte Cost. n. 213 del 2016 e n. 158 del 2007.

Il Collegio chiarisce che il diritto alla sede più vicina prevale sulle ordinarie esigenze organizzative, le quali possono legittimare un diniego solo se effettive, non altrimenti soddisfacibili e dimostrate in concreto. Non basta, quindi, un generico riferimento alle carenze di organico o alle necessità di servizio, ma occorre provare l’insostituibilità del dipendente nella sede di attuale assegnazione.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dimostrato l’impossibilità di accogliere l’istanza. Le carenze organiche della sede richiesta non sono un ostacolo, mentre quelle della sede di servizio sono valutate solo in termini generici. Anche il richiamo alle “criticità connesse ai flussi di traffico nel periodo estivo” non è ritenuto una ragione sufficiente per far recedere l’interesse del disabile. Quanto alla presenza di altri familiari, i giudici ricordano che, dopo l’eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, essa non è di per sé ostativa, dovendo l’Amministrazione valutarne l’effettiva necessità per evitare usi strumentali. Nel caso concreto, la condizione di salute del padre e della madre esclude ogni intento strumentale.

Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. L’Amministrazione, nel rinnovato esercizio del potere, dovrà conformarsi ai principi espressi e considerare, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, le osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi. Le spese di lite sono compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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