Retribuzione accessoria del dirigente: ripetizione dell’indebito senza fondi e clausola transattiva generica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4796 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione accessoria del dirigente pubblico, la ripetizione dell’indebito è fondata quando l’erogazione delle somme sia avvenuta in difetto dei presupposti normativi e contrattuali che la legittimano, segnatamente in assenza della preventiva costituzione del fondo per la dirigenza e dei conseguenziali atti di imputazione delle risorse al trattamento accessorio. L’exceptio rei transactae non può essere fondata su una clausola transattiva dal contenuto generico, occorrendo che il ricorrente dia conto dell’oggetto della transazione e delle reciproche rinunzie, poiché solo su tale oggetto opera l’effetto di intangibilità. L’azione di arricchimento senza causa ha carattere residuale e non è esperibile ove il soggetto possa agire in via ordinaria per l’adempimento dell’obbligo retributivo. Il fondamento doloso dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione della spesa, frutto dell’azione fraudolentemente persuasiva del dirigente, esclude il diritto alla corresponsione.
Il Fatto
Il Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un dirigente per il pagamento della somma corrispondente al quantum ritenuto indebito, frutto di autoliquidazioni intervenute negli anni dal 2010 al 2015 a titolo di indennità di posizione e indennità di risultato, in assenza della preventiva costituzione del fondo per la dirigenza. Il dirigente aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale; la Corte d’Appello di Salerno, in riforma, aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, aveva ritenuto inficiata da extra petizione la pronuncia di condanna del Comune a importi ulteriori, riconoscendo viceversa la legittimità dell’azione di ripetizione dell’indebito stante la legittimità del licenziamento comminato al dirigente per l’arbitraria autoliquidazione.
Il dirigente ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che imputa alla Corte territoriale l’omessa pronuncia sull’atto transattivo concluso tra le parti e l’exceptio rei transactae per il periodo anteriore, è inammissibile. Il ricorrente si era limitato a sostenere l’incidenza della transazione facendo leva sulla generica formula di chiusura secondo cui le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere reciprocamente, senza dare conto dell’oggetto della transazione e delle reciproche rinunzie: solo su tale oggetto opera l’effetto di intangibilità.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi perché tutti volti a sostenere l’irrilevanza della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ai fini del disconoscimento del diritto al salario accessorio, sono parimenti inammissibili. Essi non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che fonda il disconoscimento sul difetto dei presupposti normativi e contrattuali che legittimano l’attribuzione e sul fondamento doloso dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione della spesa, frutto dell’azione fraudolentemente persuasiva dello stesso dirigente.
Il quinto motivo è invece infondato. La Corte territoriale ha correttamente escluso, per il suo carattere residuale, l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa: il dirigente avrebbe potuto esperire in via ordinaria l’azione di adempimento dell’obbligo retributivo ove un tale diritto, sulla base dei presupposti di legge e di contratto, gli fosse spettato. La stessa ragione giustifica il rigetto della domanda subordinata diretta a ottenere un’indennità compensativa dell’attività comunque svolta.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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