Esonero dalle sanzioni civili per avvocati non iscritti alla Cassa forense ante 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13712 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per il professionista iscritto ad albo, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo che produca reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa previdenziale di riferimento. La soglia di euro 5.000,00 di cui all’art. 44 del d.l. n. 269/2003 non costituisce una soglia di esenzione, ma il discrimine tra l’automaticità dell’obbligo di iscrizione al superamento del limite e la necessità della prova della non occasionalità dell’attività al di sotto di esso. In materia previdenziale la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il versamento, tenendo conto dei differimenti previsti dai D.P.C.M. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non esonera dalle sanzioni civili gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, determina la non debenza delle sanzioni per le annualità antecedenti all’entrata in vigore della norma, quando il debito contributivo sia stato radicalmente contestato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di un’avvocatessa volta a contestare l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e la conseguente richiesta di pagamento di contributi. La professionista ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando in particolare, con il quarto motivo, l’omessa pronuncia sull’illegittimità delle sanzioni applicate, questione già sollevata nel giudizio di merito. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente insisteva per l’accoglimento del quarto motivo, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. L’INPS non svolgeva attività difensiva in questa sede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto i primi tre motivi di ricorso, richiamando i principi consolidati in materia di prescrizione contributiva e di obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Quanto alla prescrizione, la decorrenza va fissata al momento di scadenza dei termini per il versamento dei contributi, considerando i differimenti disposti dai D.P.C.M., sicché l’atto interruttivo notificato nel 2015 per contributi dell’anno 2009 risultava tempestivo. In ordine all’obbligo assicurativo, per il professionista iscritto ad albo l’iscrizione alla Gestione separata è doverosa quando l’attività sia svolta con carattere di abitualità e il reddito non sia già assoggettato a contribuzione dalla cassa di categoria; il superamento della soglia di euro 5.000,00 rende invece irrilevante l’accertamento dell’abitualità, imponendo comunque l’iscrizione. La Corte ha quindi escluso che la soglia operi come esenzione per la parte di reddito eccedente.
Accolto è stato invece il quarto motivo, relativo alle sanzioni civili. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede l’esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma. Il legislatore, pur legittimamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica, avrebbe dovuto considerare l’affidamento ingenerato dalla diversa lettura precedentemente possibile.
La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell’applicabilità della disciplina sanzionatoria al caso di specie, in cui si controverte su un’annualità, il 2009, antecedente alla norma del 2011. La Corte ha escluso che possa frapporsi il limite dei rapporti esauriti: la contestazione radicale del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato e il consolidarsi del rapporto controverso anche con riferimento al profilo delle sanzioni, legato alle statuizioni censurate da un vincolo di stretta consequenzialità.
La Corte ha pertanto accolto il quarto motivo, cassato la sentenza impugnata in relazione ad esso e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le sanzioni, compensando integralmente le spese dell’intero processo in ragione della parziale soccombenza.
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Nota della Redazione
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