Notifica al mero socio dell’avviso societario ed onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 4812 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da motivazione apparente, e non viola gli art. 132 cod. proc. civ. e art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, pur con motivazione non impeccabile, si pronunci con chiarezza sulla domanda proposta dal contribuente e rigetti l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza dell’atto, ma la presunzione opera solo per la busta contenente un unico atto. Ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare che tutti gli atti fossero contenuti nel plico.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio, non legale rappresentante, di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento avente ad oggetto maggior reddito della società ai fini Ires, Iva ed Irap per l’anno 2013. Il socio impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, contestando in primo luogo l’applicazione degli studi di settore.

La CTP respingeva il ricorso, ritenendo che il mero socio non fosse legittimato a impugnare l’accertamento societario. La CTR, in appello, accoglieva il gravame principale del contribuente nei limiti dell’interesse a contestare l’atto, e rigettava l’appello incidentale dell’Amministrazione. Avverso tale decisione l’Ente impositore proponeva ricorso per cassazione; l’intimato non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduce la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992: la CTR non avrebbe esaminato l’appello incidentale, rigettandolo con motivazione puramente apparente. L’Amministrazione censura in particolare l’omessa pronuncia sul nucleo fondante dell’impugnazione incidentale, con cui si chiedeva accertare che al contribuente era stato notificato un plico contenente sia l’avviso relativo al reddito di partecipazione sia, per conoscenza, l’accertamento societario.

La Corte ritiene la censura infondata. La CTR, pur con motivazione non impeccabile, ha pronunciato con chiarezza sulla domanda del contribuente, che lamentava la notifica a lui, mero socio privo di legittimazione, di un avviso rivolto alla società. Le considerazioni dell’Amministrazione sul reddito di partecipazione attengono ad un atto che il contribuente sostiene di non aver ricevuto e che non ha impugnato: esso non costituisce oggetto del giudizio.

Sul piano probatorio la Corte richiama il principio già affermato da Cass. sez. V, 26.11.2019, n. 30787: nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza, spettando al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione opera però solo per la busta contenente un unico atto. Ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti, grava sul mittente provare che tutti gli atti fossero nel plico, poiché secondo l’id quod plerumque accidit ad ogni atto corrisponde una singola spedizione.

L’Amministrazione non illustra come avrebbe assicurato la prova su di essa gravante. Il ricorso è pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese; non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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