Investimenti esteri non dichiarati: presunzioni e oneri probatori (Cass. civ. Sez. 5 n. 7206 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, nel ricorso per cassazione, la proposizione tramite il medesimo motivo di censure eterogenee, che mescolino la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. In tema di accertamento tributario, la presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore; tuttavia, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice. La recidiva di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole, per effetto di una pronuncia giurisdizionale o della mancata impugnazione della contestazione.
Il Fatto
A seguito di indagini della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ivafe per l’anno 2014, contestando la mancata dichiarazione di capitali detenuti in Svizzera. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva solo parzialmente l’appello del contribuente, annullando l’atto impositivo con riferimento all’applicazione della recidiva in materia di sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso principale, dichiarandoli tutti inammissibili. In primo luogo, ha censurato la mescolanza di vizi eterogenei, in quanto non è consentito proporre con il medesimo motivo la violazione di norme di diritto e l’insufficienza di motivazione, essendo profili incompatibili che rimetterebbero al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. Ha inoltre ricordato che il vizio di motivazione insufficiente non è più sindacabile per i ricorsi proposti dopo la riforma e che la censura non è ammessa in presenza di una c.d. doppia conforme.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che il ricorrente non ha adeguatamente contestato la documentazione allegata all’avviso di accertamento, tra cui la scheda personale e le mail sequestrate dalla Guardia di Finanza, che dimostravano l’esistenza di uno strumento d’investimento formalmente assicurativo, stipulato per eludere l’accertamento delle autorità fiscali. La valutazione del giudice di merito sulla prova presuntiva, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, è stata ritenuta corretta, così come la mancata prova contraria da parte del contribuente.
La Corte ha poi respinto le censure relative all’applicazione retroattiva della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. Ha confermato che, sebbene tale presunzione non possa essere applicata agli anni precedenti alla sua entrata in vigore, l’Amministrazione finanziaria può fare ricorso ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice, valorizzando la prova dell’occulta detenzione di capitali in Paesi a fiscalità privilegiata, come già statuito da Cass. sez. V, n. 31243 del 2019.
Il quarto motivo, concernente l’adesione allo scudo fiscale, è stato dichiarato inammissibile in quanto il contribuente non ha dimostrato che i capitali scudati fossero quelli oggetto di accertamento, né si è confrontato con la decisione del giudice d’appello, limitandosi a richiedere una rivalutazione del fatto.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la recidiva sussisterebbe anche in presenza di violazioni non definitive. Ha ribadito che la recidiva ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 presuppone un accertamento definitivo della violazione antecedente, con la conseguente compatibilità con il cumulo giuridico, conformemente a Cass. sez. V, n. 5115 del 2024. Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale rigettato.
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Nota della Redazione
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