Stagionalità alberghiera e riduzione TIA: necessaria denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993 (Cass. civ. Sez. V n. 20558 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TIA, la riduzione tariffaria per la natura stagionale dell’attività esercitata dal contribuente richiede un’espressa previsione regolamentare dell’ente locale, poiché l’art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 è disposizione derogatoria rimessa a una facoltà discrezionale del Comune. La circostanza che giustifica la riduzione deve essere comunicata all’ente mediante la denuncia originaria o di variazione di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, quale presupposto preliminare e indefettibile del diritto alla riduzione stessa. La mera comunicazione al Comune dei periodi di chiusura invernale non assolve all’onere di formalizzazione della denuncia, e la concreta inutilizzabilità della struttura deve essere allegata e provata dal contribuente. Ove l’atto di appello non riproduca la specifica doglianza, l’appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il contribuente, esercente un’attività alberghiera in un Comune, ha impugnato l’avviso di contestazione e irrogazione della sanzione relativo all’omesso pagamento della TIA per l’anno 2012, deducendo il diritto alla riduzione del tributo per la stagionalità dell’attività. La C.T.P. ha respinto la domanda; la C.T.R. ha confermato la decisione, richiamando l’art. 66 d.lgs. n. 507/1993 e rilevando l’assenza di una disciplina comunale di riduzione, nonché l’insufficienza della sola dichiarazione di chiusura invernale.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 66, comma 3, e 62, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 10 del regolamento comunale, nonché omessa motivazione su punti decisivi, con particolare riguardo all’omesso invio dell’avviso bonario. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la riduzione tariffaria per la natura stagionale dell’attività esige un’esplicita previsione regolamentare, trattandosi di disposizione derogatoria rimessa alla discrezionalità dell’ente locale, richiamando sul punto propri precedenti conformi. La circostanza che consente la riduzione deve essere comunicata all’ente ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, che impone il generale obbligo di denuncia dei locali tassabili e delle variazioni influenti sull’applicazione del tributo.
Tale obbligo consegue alla presunzione iuris tantum di produttività delle aree e dei locali, introdotta dall’art. 62 d.lgs. n. 507/1993: la sussistenza di particolari condizioni di uso deve quindi formare oggetto di dichiarazione e risultare dimostrata o direttamente rilevabile. Ne deriva che, per gli esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, non basta la sola denuncia di chiusura invernale, occorrendo allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La denuncia della variazione è presupposto preliminare per ottenere la riduzione.
La Corte ne indica la ratio: consentire al Comune un’ordinata acquisizione dei dati per determinare la tassa applicabile e garantire il controllo di cui all’art. 73 d.lgs. n. 507/1993. Esclude poi l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio individuale, come già affermato in proprio precedente. La riduzione, ove prevista dal regolamento, presuppone dunque la denuncia ex art. 70, non surrogabile da comunicazioni diverse quali l’indicazione dei periodi di chiusura.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha indicato se e in quale fase processuale la denuncia sia stata prodotta, impedendo alla Corte ogni verifica. Pur non interpretando in modo eccessivamente formalistico il principio di autosufficienza, la Corte rileva l’assenza di ogni allegazione utile al reperimento degli atti asseritamente ignorati dal giudice di merito. I primi motivi sono pertanto inammissibili per difetto di autosufficienza e infondati nel merito.
Quanto all’avviso bonario, il motivo è inammissibile: la relativa doglianza non si rinviene nei motivi di appello, ma nell’atto introduttivo del giudizio. Il generico richiamo all’appello, non allegato, non soddisfa il principio di specificità dei motivi. In ogni caso, confermata la sussistenza della pretesa impositiva, la pronuncia è oggettivamente incompatibile con la tesi della non debenza della sanzione: si configura un rigetto implicito, ammissibile quando la decisione poggia su costruzione argomentativa incompatibile con la domanda. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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