Notifica cartacea del ricorso tributario inammissibile senza sanatoria (Cass. civ. Sez. V n. 4815 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore, il 24.10.2018, dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente. Non è ammessa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto, stante l’espressa previsione di norma primaria. Le concrete modalità della notificazione sono legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal d.m. n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione. La notificazione cartacea resta consentita solo per gli atti relativi a controversie di valore fino a tremila Euro, in cui il contribuente può difendersi personalmente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate eseguiva verifiche fiscali nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, attiva nella manutenzione e ristrutturazione, per l’anno 2014. Dal controllo incrociato con i dati contabili di un’impresa cliente emergeva un ampio scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato con metodo induttivo. L’Ufficio emetteva atto impositivo verso la società e notificava anche l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito dalla socia, contestando una maggiore Irpef.

La contribuente impugnava l’atto a titolo personale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando in via pregiudiziale il fondamento dell’accertamento societario. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità dell’impugnativa, proposta in forma cartacea e non digitale. Il ricorso era rigettato nel merito in primo grado. In appello la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva la contestazione sull’illegittimità della notificazione cartacea e dichiarava inammissibile l’originario ricorso.

La Motivazione della Corte

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 16 bis, comma 3 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 1 del medesimo decreto e con gli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., oltre che con l’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale. Sosteneva che il comma 2 dell’art. 16 del d.l. n. 119 del 2018 attribuisce alle parti la mera facoltà, e non l’obbligo, di avvalersi della notificazione telematica, e che comunque la notificazione aveva raggiunto il destinatario, con conseguente applicazione della sanatoria.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile, impone alle parti, ai consulenti e agli organi tecnici di notificare e depositare gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo il d.m. n. 163 del 2013 e i successivi decreti di attuazione. La notificazione cartacea è consentita solo per gli atti relativi a controversie di valore fino a tremila Euro, per le quali il contribuente può difendersi personalmente.

La norma interpretativa invocata dalla ricorrente ammette la doppia modalità di notificazione solo quando l’art. 16 bis, comma 3, trovi applicazione nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018. Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato notificato il 16.12.2019, quando il decreto era già in vigore dal 24.10.2018. Alla notificazione poteva dunque provvedersi esclusivamente in forma telematica, in base a espressa previsione di norma primaria.

La Corte esclude pertanto la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo la notificazione avvenire nel rispetto delle previsioni del già entrato in vigore d.m. n. 163 del 2013. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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