Revocazione dell’ordinanza di cassazione, decisiva la sola svista percettiva (Cass. civ. Sez. I n. 4883 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non contempla come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, in realtà escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto che dagli stessi risulti positivamente accertato. Il vizio presuppone il contrasto tra due divergenti rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti l’una dalla decisione e l’altra dagli atti, e non ricorre quando la pronuncia sia conseguenza di un’errata interpretazione o valutazione delle risultanze processuali. Esso deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che senza l’errore la decisione sarebbe stata diversa, e rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza, rilevabile dal mero raffronto tra la decisione e gli atti.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento della ricorrente, pronunciata dal tribunale contestualmente all’inammissibilità della proposta di concordato preventivo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1584 del 2019, respinse il reclamo, desumendo l’insolvenza dall’inadempimento del contratto di mutuo stipulato nel 2011 — del quale risultavano pagate solo tredici rate — da altre obbligazioni di rilevante ammontare e dal mancato reperimento di acquirenti degli immobili.
Il ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 19648 del 2023. La ricorrente ha quindi promosso ricorso straordinario per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., articolando due motivi e lamentando un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte, per aver ritenuto pagate solo tredici rate di mutuo e per aver omesso l’esame di documentazione integrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’istanza di revocazione di una decisione di legittimità implica un errore di percezione o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti. Il vizio richiede il contrasto tra la rappresentazione contenuta nella decisione e quella desumibile dagli atti, sempre che la realtà emergente dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il primo motivo contesta le determinazioni utilizzate dall’ordinanza impugnata per dichiarare inammissibili i motivi secondo e terzo del ricorso precedente. La censura, nel suo duplice profilo, mira in realtà a contestare un errore di giudizio e non percettivo: ciò di cui si duole la ricorrente non è una svista immediatamente rilevabile, bensì la ritenuta sussistenza del proprio stato di insolvenza, affermata dalla corte di appello sulla base di accertamenti di natura fattuale, non sindacabili in sede di legittimità se non per vizio motivazionale.
La Corte sottolinea poi che la ricorrente non offre adeguata spiegazione della pretesa decisività dell’errore. Per la configurabilità dello stato di insolvenza è sufficiente un’impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni. La decisività postula un nesso causale tale che il fatto non esaminato avrebbe portato con certezza a una diversa ricostruzione, non essendo sufficiente una prognosi di mera possibilità o probabilità. I fatti e i documenti invocati, al più, potrebbero costituire elementi indiziari di un ragionamento presuntivo, con valutazioni inammissibili nel giudizio di legittimità.
Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo, parimenti inammissibile perché rivolto a censurare le determinazioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità della doglianza sulla mancata ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. La Corte ribadisce che la revocazione è ammessa per l’errore commesso nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ma deve escludersi quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia preso in esame specificamente alcune argomentazioni: in tal caso è dedotto un errore di giudizio.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, essendo il fallimento rimasto solo intimato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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