Società in house tenute ai contributi del Fondo Integrativo del Gas (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5099 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dall’origine pubblica del soggetto tenuto al pagamento. Le società partecipate da enti pubblici, anche a totale capitale pubblico, costituite per l’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza e operanti iure privatorum, sono tenute agli stessi obblighi contributivi delle altre società private. L’affidamento in house del servizio di distribuzione del gas per usi civili non costituisce esonero dal versamento della contribuzione integrativa in favore del Fondo gestito dall’INPS, restando irrilevante la natura pubblicistica del socio o la destinazione statutaria in favore dell’ente conferente. Il richiamo alla concessione amministrativa contenuto negli artt. 7 e 8 della legge n. 1084/1971, come modificati dall’art. 1, comma 4, della legge n. 61/1987, ha valore puramente descrittivo delle aziende private del gas e non discrimina le società soggette alla contribuzione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società a intero capitale pubblico, affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas metano per usi civili, destinataria di una cartella di pagamento per contributi non versati al Fondo Integrativo del Gas gestito dall’INPS, per il periodo luglio-novembre 2009. Il tribunale aveva dato ragione alla società, ritenendo che essa non operasse come soggetto privato ma in forza di affidamento diretto.

La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la pronuncia e confermato la cartella, con compensazione delle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sostengono che la società in house sia figura diversa dalle “aziende private del gas” richiamate dagli artt. 7 e 8 della legge n. 1084/1971. La Corte rileva che i ricorrenti non si confrontano con i temi effettivamente trattati dalla sentenza territoriale, che ha esaminato la natura giuridica della società, l’aspetto finalistico e strumentale della struttura e la rilevanza della relazione contributiva in un ambito produttivo in cui non può essere alterata la regola della concorrenza.

Il principio che informa la materia è che nessuna deroga all’obbligatorietà del versamento contributivo discende dall’origine pubblica del soggetto, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione esercita il controllo esclusivamente attraverso strumenti di diritto privato. Rileva il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica, a nulla valendo che la proprietà del capitale sia in mano di enti locali.

Sul terzo motivo, relativo all’ambito soggettivo della normativa, la Corte richiama l’orientamento già espresso nei confronti della stessa società per altre annualità: anche le società partecipate in via maggioritaria o totalitaria dall’ente locale sono tenute agli obblighi contributivi previsti per tutte le altre società private di commercializzazione del gas, poiché agendo iure privatorum devono sottostare alle stesse regole, in vista del principio di derivazione comunitaria di tutela della par condicio e della concorrenza tra imprese.

Quanto al quarto motivo, la Corte esclude qualsiasi omesso esame del materiale istruttorio, che è stato valutato dalla Corte territoriale. Il pagamento al fondo di previdenza complementare, per la sua finalità e destinazione, non incide sull’obbligo contributivo integrativo controverso. Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo stato accolto l’appello dell’INPS e non della ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese di lite e al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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