L’opposizione all’estratto di ruolo postula la dimostrazione del pregiudizio tipizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12875 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 — nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024 — è proponibile solo se l’interessato dimostri il ricorrere di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla legge: la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le disposizioni sopravvenute specificano e concretizzano l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica, sicché la relativa disciplina si applica anche ai giudizi pendenti e ai crediti previdenziali. L’assenza di detti presupposti comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto di interesse ad agire.
Il Fatto
La ricorrente, appresa solo dall’estratto di ruolo richiesto all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito a suo carico, oltre a un preavviso di fermo, aveva proposto opposizione ex art. 414 c.p.c., eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e contestando la ricezione delle notifiche. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per i soli crediti contributivi inclusi in una delle cartelle, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi, mentre l’INPS e l’ADER hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che nessun giudicato interno era maturato sulla questione dell’interesse ad agire, riproposta dalla ricorrente in sede di gravame, né la sentenza di appello si era espressamente pronunciata su di essa nella prospettiva imposta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 215/2021, e successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024. Ha quindi evidenziato che tale questione, in quanto attinente a una condizione dell’azione, era preliminare a ogni altro profilo controverso.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte ha precisato che le disposizioni sopraggiunte tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale immediata avverso il ruolo e la cartella. Tale disciplina, incidendo sull’interesse ad agire — condizione di natura dinamica — si applica anche ai processi pendenti, senza porsi in contrasto con la Costituzione, e ha valenza generale, estendendosi anche ai crediti previdenziali, come già ritenuto da Cass. n. 10859/2023 e Cass. n. 10595/2023.
Poiché la ricorrente non aveva prospettato alcun elemento dimostrativo dell’interesse ad agire nei termini tassativamente indicati dalla norma — partecipazione a procedura di appalto, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione — la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che l’originaria domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Ha infine compensato integralmente le spese dell’intero processo, considerata l’applicazione dello ius superveniens e l’intervento delle Sezioni Unite in epoca coeva al deposito del ricorso per cassazione.
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Nota della Redazione
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