Reddito di partecipazione e avviso societario annullato non definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 5184 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa giustifica l’annullamento dell’atto impositivo notificato al socio solo se la pronuncia sul rapporto societario sia passata in giudicato e sia fondata su vizi attinenti al merito della pretesa tributaria. Il carattere pregiudicante non sussiste quando l’annullamento discenda da vizi del procedimento ovvero non sia ancora definitivo. In tale ipotesi il giudice tributario deve motivare le ragioni per cui, in presenza di un rapporto di pregiudizialità, ritenga di non sospendere il giudizio, non potendo fondare la decisione su una causa pregiudicante ancora sub iudice.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio titolare del 50% di una società a ristretta base partecipativa, poi assoggettata a procedura fallimentare, un avviso di accertamento per il maggior reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2011 ai fini Irpef.

Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’avviso notificato al socio, perché quello emesso verso la società era stato annullato dalla stessa CTP. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduceva la nullità della pronuncia di appello per violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre che degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e degli artt. 19 e 36 del medesimo decreto.

Il ricorso è fondato. La CTR aveva confermato l’annullamento del reddito di partecipazione del socio in forza dell’annullamento dell’accertamento societario, pronunciato in secondo grado ma non definitivo, ritenendo implicitamente non necessaria la sospensione del processo. Il giudizio sull’atto pregiudicante non era ancora divenuto definitivo: questa Corte, con sentenza 30.7.2024, n. 21333, aveva cassato con rinvio la decisione di appello, fondata su ragioni procedurali, precisando che il giudice del gravame avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa veicolata dagli avvisi.

All’epoca della decisione impugnata, quindi, non esisteva alcuna pronuncia sulla fondatezza nel merito dell’accertamento societario. La Corte richiama il principio già espresso da Cass. sez. V, 19.1.2021, n. 752: la validità dell’avviso per ricavi non contabilizzati emesso a carico di società a ristretta base partecipativa è presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi di merito, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso verso il socio. Tale carattere non ricorre, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, che danno luogo a un giudicato formale e non sostanziale.

Quanto alla sospensione, la Corte richiama Cass. sez. V, 25.3.2024, n. 7952: nel processo tributario, in presenza di un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante pende in primo grado; se invece è definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice può sospendere o proseguire. La CTR avrebbe perciò dovuto chiarire le ragioni della mancata sospensione, non essendo intervenuta la definitività della decisione pregiudicante né alcuna pronuncia sul merito.

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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